1 aprile 2016

Sgravio biennale: casi particolari per il riconoscimento dell’agevolazione

Ok all’esonero biennale qualora il lavoratore sia titolare di due rapporti di lavoro a tempo parziale, purché le date di assunzione siano coincidenti

Autore: daniele bonaddio
In caso di rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero biennale spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. Pertanto, laddove il lavoratore sia stato assunto in due date diverse, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un rapporto indeterminato nel semestre precedente (art. 1, co. 178 e ss. della L. n. 208/2015).
Il chiarimento è contenuto nella Circolare n. 57/2016 dell’INPS che individua alcune situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità in relazione al requisito principe che vieta la possibilità di fruire dello sgravio biennale qualora il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro.
Lavoratori esteri – La predetta condizione va valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera. Pertanto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale.
Passaggio del dipendente al cessionario - Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 C.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario.
Analogamente, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 C.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Periodo di prova e dimissioni – Altra causa ostativa alla fruizione dell’esonero contributivo si ha laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato - intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione – si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.
Sul punto, si ricorda che l’istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Ciononostante il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione - il superamento del periodo di prova - deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine.
Gruppi parlamentari – Come previsto dagli Interpelli n. 30 del 2015 e n. 4 del 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il nuovo esonero può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 nonché per i percettori di un trattamento pensionistico.
Riqualificazione rapporto di lavoro – Non è invece riconosciuto l’esonero biennale, come tra l’altro previsto dall’Interpello n. 2/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora gli ispettori del lavoro, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.
Servizi in appalto – Una novità di rilievo rispetto allo scorso anno è rappresentato dal caso in cui il datore di lavoro subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante stava fruendo dell’esonero contributivo. In tal caso, l’art. 1, co. 181 della L. n. 208/2015 stabilisce che il datore di lavoro preserva il diritto alla fruizione dell'esonero medesimo, nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
Infine, nel ribadire che - fermi gli altri requisiti di legge la condizione legittimante la fruizione dell’esonero consiste nell’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, si evidenzia che non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nel periodo considerato dei sei mesi precedenti, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.
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