10 giugno 2015

Sgravio contributivo triennale a maglie larghe

I datori di lavoro che stabilizzano i propri dipendenti entro il 31/12/15 hanno diritto a uno sgravio contributivo di 8.060 annui per 36 mesi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Stabilizzare i dipendenti conviene. Lo sgravio contributivo triennale, infatti, spetta anche in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato. Ciò in quanto la ratio della norma è quella di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, quindi forme di occupazione stabile.

A chiarirlo sono gli esperti della Fondazione Studi in risposta a un quesito giunto dalla rete

Il quesito
– La Fondazione Studi CdL è stata interrogata in merito alla fruizione degli sgravi contributivi triennali previsti dall’ultima Manovra Finanziaria (art. 1, c. 118 della L. n. 190/2014). Il quesito, in particolare, riguarda un datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze un lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza prevista per il 31 maggio 2015. A tal proposito, è stato chiesto se è possibile accedere allo sgravio triennale trasformando semplicemente il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato oppure se è necessario interrompere il rapporto di lavoro, anche per un solo giorno, e procedere poi all’assunzione.

Sgravio triennale
– La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) all’art. 1, c. 118 ha introdotto uno specifico esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (fino a un massimo di 8.060 euro annui per tre anni) per i contratti a tempo indeterminato instaurati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
Esso è rivolto a tutti i datori di lavoro privato, anche agricoli (con modalità, condizioni e misure specifiche). Rientrano nel beneficio, altresì, i soggetti non imprenditori.
Restano invece, esclusi dal beneficio: i contratti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.
Quanto alle condizioni, l’agevolazione spetta a condizioni che nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.
Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei presupposti per l’applicazione del beneficio non conformi all’obiettivo della norma, il Legislatore ha escluso l’applicazione dell’esonero medesimo laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate, o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

A tal proposito, l’INPS (circolare n. 17/2015 e messaggio n. 1144/2015) ha tenuto a precisare che l’agevolazione scatta anche se l’assunzione riguarda una trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Ciò in quanto, la finalità ultima del beneficio è quella di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e di stabilizzare quindi le assunzioni. Allo stesso modo, ha diritto all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda, o di ramo aziendale, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, comma 6, della Legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze.

Quindi, nel caso di specie, è sufficiente trasformare a tempo indeterminato il rapporto a termine per usufruire dell’esonero contributivo previsto dalla menzionata legge.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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