2 febbraio 2015

Sgravio contributivo triennale. Escluso il Job on call

Confermato lo sgravio contributivo per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Dopo settimane di attesa, è finalmente arrivata la tanto chiacchierata circolare esplicativa dell’INPS sulla sgravio contributivo triennale (art. 1, c. 118 della L. n. 190/2014), che risolve tutti i dubbi avanzati nei giorni scorsi dai consulenti del lavoro, professionisti e datori di lavoro. Sul punto, è stato chiarito che non rientrano tra le tipologie contrattuali incentivate il lavoro intermittente o a chiamata (c.d. Job on call). Semaforo verde, invece, per il lavoro ripartito (detto anche “Job sharing”) a tempo indeterminato. Inoltre, come anticipato da Gabriella Di Michele, dirigente dell’INPS, intervenuta mercoledì scorso al “Forum Lavoro 2015”, lo sgravio contributivo spetta anche in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato. La ratio della norma, infatti, è quella di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 17/2015, riservandosi a fornire ulteriori istruzioni in merito alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte del datore di lavoro.

Bonus assunzioni – La Legge di Stabilità (L. n. 190/2014) all’art. 1, c. 118 ha introdotto un importante esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel periodo “1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015”. Esso è rivolto a tutti i datori di lavoro privato, anche agricoli (con modalità, condizioni e misure specifiche). Rientrano nel beneficio anche i soggetti non imprenditori. Mentre restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato. L’incentivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060 su base annua. La durata è pari a 36 mesi dalla data di assunzione. Da notare, inoltre, che l’applicazione dello sgravio contributivo non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione lorda imponibile. Quanto alle condizioni, l’agevolazione spetta a condizione che nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Sul punto, il Legislatore ha inteso escludere l’applicazione dell’esonero medesimo laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Natura del contributo –
Con riferimento alla natura del contributo, viene precisato che esso - rappresentando una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali - si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Quindi, siccome la norma non determina un vantaggio a favore di talune imprese o imprese produttive o aree geografiche del territorio nazionale, è stato chiarito che esso non è inquadrabile tra quelle discipline dall’art. 117 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali).

Compatibilità –
L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normati vigente”. L’incentivo è invece cumulabile con quelli che assumono natura economica, fra i quali: l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della Legge n. 68/1999; l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del ministro della Gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori; l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento; l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015, n. 11 (in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti).

Lavoratori part-time –
Infine, con riferimento ai lavoratori a tempo parziale, è stato specificato che la soglia massimo di 8.060 euro annui va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. In particolare, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. In ogni caso, la contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060 su base annua.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy