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Esteso il campo di applicazione dell’esonero contributivo triennale. Lo sgravio, infatti, è applicabile anche ai datori di lavoro che non rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche, ma sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi verso le casse della Gestione Dipendenti Pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) – regimi esclusivi dell’AGO - nonché ai datori di lavoro che assumono lavoratori assicurati all’INPGI – regime sostitutivo dell’AGO. In quest’ultimo caso, l’INPGI ha disciplinato il bonus con delibera del proprio Consiglio di amministrazione n. 52 del 15 ottobre 2015, fissandone i criteri per l’applicazione. Sul piano operativo, le domande di autorizzazione alla fruizione dell'esonero vanno inoltrate direttamente all'INPGI; mentre i benefici contributivi sono efficaci in relazione alle assunzioni/conversioni a tempo indeterminato operate nel periodo “1° gennaio-31 dicembre 2015”.
A darne notizia è l’INPS con la circolare n. 178/2015.
Sgravio triennale – La Legge di Stabilità (L. n. 190/2014) all’art. 1, c. 118-124 ha introdotto un’importante esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel periodo “1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015” (per dovizia d’informazione si precisa che il Ddl Stabilità 2016 prevede l’estensione anche per il prossimo anno, ma in misura ridotta). Esso è rivolto a tutti i datori di lavoro privato, anche agricoli (con modalità, condizioni e misure specifiche). Rientrano nel beneficio, altresì, i soggetti non imprenditori.Restano invece, esclusi dal beneficio:
L’incentivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060 su base annua. La durata è pari a 36 mesi dalla data di assunzione.
Quanto alle condizioni, l’agevolazione spetta purché: nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.
Sul punto, il Legislatore ha inteso escludere l’applicazione dell’esonero medesimo laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
Datori di lavoro interessati - Come indicato nella Circolare n. 17/2015 dell’INPS, l’esonero contributivo triennale riguarda i datori di lavoro privati e i soggetti giuridici, quali gli enti pubblici economici che, pur essendo organismi pubblici, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con imprenditori privati.
In aggiunta ai suddetti datori di lavoro, l’INPS include ora nell’ambito dello sgravio triennale anche i datori di lavoro che, pur essendo tenuti all’assolvimento degli obblighi assicurativi verso le casse della Gestione Pubblici Dipendenti (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS), hanno natura di soggetto privato.
Restano, invece, esclusi dall’agevolazione contributiva:
Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni: le Aziende sanitarie locali; le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con Legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime. Sono comprese nelle amministrazioni pubbliche: le IPAB e le ex IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) che ha previsto la generale trasformazione di tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ASP in presenza di determinati requisiti. Nel novero degli enti che non possono fruire dell’esonero contributivo triennale rientrano anche: la Banca d’Italia; la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
Hanno invece accesso al beneficio in oggetto: gli enti pubblici economici; gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; gli enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico; le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio; i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali e gli enti ecclesiastici.
Codifica datori di lavoro UniEmens – Si ricorda, infine, che per accedere allo sgravio contributivo i datori di lavoro devono innanzitutto richiedere all’Istituto previdenziale l’attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, avente il significato di: “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, Legge n. 190/2014”. Al riguardo, non è previsto un termine perentorio, ma la richiesta va fatta prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui s’intende esporre l’esonero medesimo.
Tale richiesta, in particolare, potrà essere effettuata avvalendosi della funzionalità “Contatti” dal cassetto previdenziale aziende selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale Legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione:
In caso di esito positivo della richiesta, l’INPS attribuirà il predetto codice di autorizzazione dandone comunicazione al datore di lavoro mediante il cassetto previdenziale.