11 novembre 2015

Sgravio triennale: escluso dall’esonero il contributo ai fini Qu.I.R.

Il contributo dello 0,2% versato datori di lavoro con più di 50 dipendenti per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., non può essere oggetto di sgravio

Autore: Redazione Fiscal Focus

Ai fini dell’individuazione delle forme di contribuzione obbligatoria soggette all’esonero contributivo triennale massimo di 8.060 euro su base annua, vanno considerate esclusivamente le contribuzioni che hanno natura previdenziale. In quest’ottica, quindi, vanno esclusi dallo sgravio tutti quei contributi concepiti allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, quali ad esempio il contributo dello 0,2% per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R. (meglio conosciuta come “Tfr in busta paga”). Al contrario, rientra (a titolo di esempio) nell’ambito di applicazione dell’esonero contributivo triennale, il contributo aggiuntivo IVS (art. 3, co. 15 della L. n. 297/1982) destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile. Sul punto, appare opportuno precisare che il successivo comma 16 della menzionata legge prevede l’abbattimento della quota annua del TFR in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà evidentemente operare l’abbattimento della quota annua del TFR del lavoratore ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 8.060 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.



La precisazione è rinvenibile nella corposa Circolare n. 178/2015 dell’INPS.
Natura dell’esonero contributivo – Come già chiarito dalla Circolare n. 17/2015 dell’INPS, l’esonero contributivo è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:
  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.”;
  • il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 3, 14 e 19, della Legge n. 92/2012, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi.

Restano esclusi dall’esonero contributivo triennale, oltre al contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.,le seguenti forme di contribuzione:


  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997.

Destinazione TFR – Alla luce delle misure compensative di cui all’art. 10, co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 252/2005, che esonera il datore di lavoro dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l'applicazione del contributo previsto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, l’esonero contributivo della Legge di Stabilità 2015 è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

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