5 luglio 2013

Sicurezza. Ammende al rialzo

A decorrere dal 1° luglio le ammende in materia di sicurezza sul lavoro scorso sono stati aumentati del 9,6%
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Aumentano le ammende in materia di sicurezza sul lavoro. Infatti, dal 1° luglio scorso sono cresciute del 9,6% le contravvenzioni in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché da altre normative in materia. A renderlo noto è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 12059 del 2 luglio 2013, recependo la novità introdotta dal D.L. Lavoro (L. n. 76/2013).

D.L. Lavoro – La novità è rilevabile all’interno del nuovo D.L. Lavoro (L. n. 76/2013), entrato in vigore lo scorso 28 giugno, che modifica l’art. 306, c. 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008. In pratica, la nuova disposizione stabilisce che “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività ispettiva del Ministero del lavoro delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%”. A tal proposito, il MLPS specifica che la norma al momento non prevede alcun arrotondamento delle cifre sul risultato finale della sanzione incrementata.

Le sanzioni – Alla luce di quanto sopra esposto, non effettuare per esempio la valutazione dei rischi o non elaborare il relativo documento comporta l’arresto a carico del datore di lavoro da tre a sei mesi o un’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro. A titolo esemplificativo si elencano alcuni casi in cui è previsto l’aumento della sanzione:
- arresto fino a quattro mesi o ammenda da 822 euro a 4.384 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente in caso di mancata consegna del documento di valutazione dei rischi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- sanzione amministrativa da 1.096 euro a 4.384 euro a carico del medico competente in caso di mancata trasmissione annuale di dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 euro a 657,670 euro a carico dei lavoratori in caso di rifiuto, senza giustificato motivo, la designazione alla gestione delle emergenze.

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