10 ottobre 2013

Sicurezza. La valutazione dei rischi sarà più onerosa

Il disegno di legge europea 2013 bis prevede una serie di oneri a carico dei datori di lavoro in materia di sicurezza
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Maggiori oneri a carico dei datori di lavoro in materia di sicurezza. Oneri, peraltro, introdotti dal disegno di legge europea 2013 bis, operativi sia in caso di costituzione di nuova impresa sia in occasione di modifiche al processo produttivo o all'organizzazione del lavoro. In particolare, la disposizione in materia di lavoro e politica sociale, sottoposta a parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, modifica gli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n.81/2008 (T.U. Sicurezza). Vediamoli nel dettaglio.

Costituzione o modifica impresa
– Fino ad oggi, ai sensi del c. 3-bis dell'art. 28 del T.U. Sicurezza, è previsto che in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento (Dvr) entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. Ora, invece, con la novità che s’intende introdurre a tale disposizione, viene aggiunto che “anche in caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, degli adempimenti degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) e di cui al comma 3. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. In particolare, gli adempimenti in commento prevedono: l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. In pratica, tali obblighi sono gli stessi che devono essere oggetto di valutazione dei rischi ai fini della redazione del Dvr, il che porta alla conseguenza, salvo le necessarie precisazioni, che l’idonea documentazione dovrebbe consistere in un'elencazione degli interventi che il datore di lavoro si accinge a effettuare ai fini della valutazione dei rischi, che saranno oggetto del Dvr da redigere entro 90 giorni.

Aggiornamento rielaborazione DVR
– Altre modifiche sono previste nell’art. 29, c. 3, il quale già prevedeva – entro 30 giorni - l'aggiornamento o la rielaborazione della valutazione dei rischi in occasione di significative modifiche al processo produttivo o della organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Con il ddl comunitaria, anche per tale ipotesi il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, senza che venga precisata la relazione che avrà tale nuova documentazione con il Dvr oggetto di aggiornamento o rielaborazione.

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