14 giugno 2013

Sicurezza. Niente CIG senza formazione

Per poter fruire delle integrazioni salariali, il lavoratore deve seguire i corsi su salute e prevenzione
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 16/2013, chiarisce che qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato a un corso o non lo frequenti regolarmente, senza giustificato motivo, perde il diritto all'eventuale prestazione a sostegno del reddito. Inoltre, è stato chiarito che gli aggiornamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche quelli periodici, sono idonei ad adempiere l'obbligo di formazione previsto dalla riforma Fornero per i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali. Risultano ammessi anche quelli quinquennali dell'accordo Stato-Regioni del 2011.

Il quesito
– La Confindustria ha avanzato richiesta d’interpello in merito alla disciplina degli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza, rivolta ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro. In particolare, è stato chiesto se gli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 possano rientrare tra quelli indicati dall’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), che condizionano la fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di corsi di formazione o di riqualificazione.

T.U. Sicurezza – In via preliminare, il Ministero del lavoro ricorda che - ai sensi dell’art. 37, c. 4, del D.Lgs. n. 81/2008 - l'obbligo formativo deve avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori in occasione di: costituzione del rapporto di lavoro o inizio utilizzazione qualora si tratti di somministrazione; trasferimento o cambiamento di mansioni; introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi prima della costituzione del rapporto di lavoro e deve essere ripetuto in base all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.

Riforma Fornero – La riforma del Lavoro (art. 4, c. 4, L. n. 92/2012) invece impone ai lavoratori sospesi e beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto lo svolgimento di corsi di formazione o riqualificazione per poter fruire dei trattamenti di integrazione salariale. Prestazione che decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato a un corso o non lo frequenti regolarmente, senza giustificato motivo.

Risposta del MLPS – Presa visione delle due normative, il MLPS rileva che l'obbligo formativo da assolvere in occasione della costituzione del rapporto di lavoro (lettera a del c. 4, art. 37) e quella prevista dalla Legge 92/2012 hanno scopi differenti, in quanto il primo va erogato prima dell'impiego, mentre il secondo riguarda la capacità professionale del lavoratore in relazione al lavoro già svolto anche se temporaneamente sospeso. Di conseguenza, secondo il Ministero, la formazione prevista dalla lettera a) non rientra tra quella individuata dalla Legge Fornero. Tuttavia, sempre secondo il Ministero, i corsi previsti dall'articolo 37 collegati al cambiamento di mansioni o al trasferimento, o ancora all'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie eccetera, rientrano nella formazione prevista dalla Legge 92/2012. In conclusione per il Ministero nella formazione della riforma Fornero possono rientrare i corsi di aggiornamento e di formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, nonché l'aggiornamento quinquennale, ma non quelli relativi alla prima formazione in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy