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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 31 del 2 dicembre 2014, ha chiarito che l’agenzia di somministrazione in possesso di provvedimento autorizzatorio di altro Stato membro, equivalente a quello rilasciato da questa Amministrazione, deve presentare richiesta di iscrizione presso l’albo del Ministero del Lavoro italiano e non anche una nuova richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di somministrazione. Inoltre, la medesima agenzia sarà tenuta a stipulare una specifica garanzia fideiussoria, qualora non abbia assolto ad “obblighi analoghi” nel rispetto della
normativa dello Stato membro di origine.
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