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Premessa – Se il datore di lavoro, che assume un lavoratore mediante contratto di somministrazione a termine, indica una causale “generica” il rapporto di lavoro si trasforma in un contratto a tempo indeterminato con l'impresa utilizzatrice. Infatti, per poter utilizzare il contratto di somministrazione a tempo determinato è necessario che sussistano precise ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive. Ed è bene che queste ragioni siano chiaramente enunciate nel contratto di fornitura tra l'agenzia per il lavoro e l'impresa utilizzatrice. A stabilirlo è la Cassazione con la sentenza n. 10560 del 7 maggio e la n. 11411 del 13 maggio scorso.
La vicenda – La vicenda riguarda alcuni lavoratori assunti da un'agenzia per il lavoro con vari contratti a termine, che contestavano la genericità della causale del contratto commerciale. Nel caso specifico, la causale prevedeva la stipula nei casi previsti dai CCNL della categoria, per un’indefinita “sostituzione”. Il ricorso dei lavoratori era stato accolto sia dal Tribunale e sia dalla Corte di Appello, sostenendo che le ragioni fossero del tutto generiche e inidonee a integrare i requisiti di specificità richiesti dalla L. n. 196/1997 (oggi sostituita dal D.Lgs. n. 276/2003).
La sentenza – I giudici della Corte Suprema hanno confermato la sentenza di secondo grado, affermando che nel contratto di somministrazione è stata usata una formula più generica di quella prevista nel testo legislativo, mentre sarebbe stato necessario indicare quale contratto collettivo di riferimento applicare. In particolare, i vizi del contratto commerciale di fornitura tra agenzia interinale e impresa utilizzatrice si riverberano sul contratto individuale di lavoro: l'illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. La conseguenza è dunque la conversione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l'utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore.