L’effetto sospensivo dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria derivanti dalla lettura coordinata dell’articolo 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e dell’articolo 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 cessano per tutti i crediti per i quali la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° luglio 2021: da tale data, infatti, il computo della prescrizione torna a essere effettuato secondo l’ordinario regime della prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995. Lo ho ricordato l’Inps con la Circolare n. 126/2021 dello scorso 10 agosto, in cui vengono descritte le tre diverse fattispecie che possono verificarsi per effetto delle richiamate disposizioni prescrittive.
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Sospensione termini prescrizione contributi (208 kB)
Sospensione termini prescrizione contributi - Lavoro e Previdenza n. 70 - 2021
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