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Premessa - È stato sospeso, per il periodo di paga da giugno 2011 a dicembre 2011, il contributo ordinario di finanziamento al Fondo di solidarietà istituito per agevolare l'esodo di lavoratori dipendenti da imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa. (INPS, Messaggio n. 14285 del 8 luglio 2011)
Imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa - Le imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa rientrano nel novero dei soggetti tenuti a contribuire al finanziamento del "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa" istituito con il decreto interministeriale 28 settembre 2000, n. 351.
Sospensione del Contributo al Fondo di solidarietà - Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà delle imprese di assicurazione, con delibera n. 1 del 16 giugno 2011, preso atto delle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà e delle relative spese di gestione, in relazione ai previsti futuri fabbisogni, ha disposto la sospensione del contributo in oggetto per il periodo da giugno a dicembre 2011.
Procedura di gestione dei flussi UNIEMENS - Pertanto, per il periodo giugno-dicembre 2011, la procedura di gestione dei flussi UNIEMENS non richiederà il contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà delle imprese di assicurazione, anche in presenza del codice di autorizzazione “2L”.