14 aprile 2014

Spettacolo. Il MLPS apre al lavoro intermittente

È possibile applicare il contratto di lavoro intermittente se l'operaio è addetto in attività non esclusivamente prodromiche o successive allo spettacolo

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero del Lavoro torna a parlare della questione sulla possibile utilizzo del contratto di lavoro intermittente in relazione alla figura di addetto all’attività di installazione, allestimento e addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli. E questa volta lo fa precisando che tale istituto è utilizzabile se l'operaio è addetto in attività non esclusivamente prodromiche o successive allo spettacolo, ma pienamente integrate nell'evento o nello spettacolo quali ad esempio controllo luci, casse acustiche e microfoni. Il chiarimento arriva per mezzo della lettera circolare n. 5286/2014 del Ministero del Lavoro, facendo luce sui chiarimenti già forniti con l’interpello n. 7/2014.

Interpello 7/2014 -
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 7/2014, aveva escluso l'equiparazione tra le categorie professionali in commento ai nn. 43 e 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, laddove il prestatore risulti incaricato all’installazione/smontaggio/allestimento di palchi, stand o strutture di ingegneria civile in occasione di concerti, spettacoli, fiere, congressi e manifestazioni sportive, in quanto risultano attività successive all’evento e allo spettacolo. Resta ferma - sottolineava il Ministero - la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche per tali attività laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 citato o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva.

Il chiarimento – Facendo seguito a quanto chiarito nell'interpello, il Ministero del Lavoro integra ora le precedenti istruzioni con una lettera circolare in cui si evidenzia che nella diversa ipotesi in cui tali operai siano impiegati dalle imprese dello spettacolo in attività non esclusivamente prodromiche o successive all'evento, ma pienamente integrate nell'evento o nello spettacolo, quali ad esempio controllo luci, casse acustiche, microfoni, ecc., appare possibile l'utilizzo del lavoro intermittente mediante rinvio alle categorie professionali contemplate al n. 43 del R.D. n. 2657/1923.
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