Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 22/2014 in materia di salute e sicurezza del lavoro, ha chiarito che la dotazione economica da assegnare per la realizzazione del Servizio di prevenzione e Protezione (SPP) è rimessa alla discrezionalità dell’organizzazione aziendale.
Il quesito – L’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 31, c. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, e in particolare laddove prevede che “il servizio di prevenzione e protezione sia dotato di mezzi adeguati per perseguire le finalità di cui al successivo art. 33”. In particolare è stato chiesto se con il termine “mezzi adeguati” deve intendersi un budget di spesa congruo al raggiungimento delle finalità previste.
Servizio di prevenzione e protezione – In via preliminare, la Commissione interpelli riepiloga la disciplina riguardante il servizio di prevenzione e protezione. In particolare, il SPP è organizzato dal datore di lavoro all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. Per svolgere tale funzione gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In ogni caso, l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
• nelle aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 334/1999, n. 334, e smi, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
• nelle centrali termoelettriche;
• negli impianti ed installazioni di cui agli art. 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995 e smi;
• nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
• nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
• nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
• nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Quindi, il SPP può essere definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.
Risposta MLPS – Ciò detto, la Commissione interpelli afferma che le previsioni di cui all’art. 31, c. 2 del su menzionato decreto legislativo sono dirette ad assicurare che il Servizio di prevenzione disponga di tutto quanto necessario allo svolgimento dei compiti previsti, avuto riguardo alla complessità aziendale e ai rischi presenti. Dunque, conclude la Commissione, in relazione alle modalità per realizzare tali finalità, la scelta di assegnare un budget è rimessa alla discrezionalità dell’organizzazione aziendale.
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