22 ottobre 2015

Stabilità 2016: “opzione donna” a maglie larghe

Esteso il regime sperimentale “opzione donna” anche per il 2016: ma non per tutti

Autore: Redazione Fiscal Focus
Come promesso nei mesi scorsi, il regime sperimentale del c.d. “opzione donna” entra prepotentemente nel testo del Ddl Stabilità 2016, con la conseguente possibilità per le quote rosa di poter beneficiare dell’uscita anticipata anche per il 2016, anno in cui devono essere maturati i requisiti. La misura, in particolare, è subordinata all’incremento della speranza di vita e in via eccezionale, alle finestre mobili di 12 e 18 mesi. I requisiti pensionistici sono rimasti quelli dello scorso anno (57 anni di età e 3 mesi con 35 anni di contributi da raggiungere entro il 31 dicembre 2015). Il vecchio testo, quello che ora è stato corretto con l’estensione, conteneva una discrepanza proprio sul predetto termine. Per l’INPS infatti, potevano usufruire di questa possibilità solo le donne a cui si apriva la finestra entro questa data, tagliando fuori tutte le lavoratrici che nonostante il raggiungimento dei requisiti, sarebbero andate in pensione nel 2016. Ora, il provvedimento consentirà anche a coloro che entrerebbero nelle finestre successive fino a 18 mesi, di poter optare per l’uscita anticipata.
Opzione donna – L’opzione donna, disciplinato dalla Legge Maroni (art. 1, co. 9 della L. n. 243/2004), è stata riscoperta in massa dopo l'introduzione della Riforma Fornero perché consente di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie, che chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e mezzo di contributi indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 66 anni e 3 mesi (per le donne del pubblico impiego; 63 anni e 9 mesi le donne dipendenti del settore privato; 64 anni e 9 mesi le autonome) unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia).
Con l'“opzione donna”, invece, si può uscire con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti sopra indicati a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo (più svantaggioso rispetto a quello retributivo).
La possibilità di optare per il regime sperimentale è riconosciuta a tutte le lavoratrici iscritte alla previdenza pubblica obbligatoria (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.
Per l'esercizio dell'opzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sino alla scadenza naturale del regime, è necessario possedere 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi. Si ricorda che per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. “finestra mobile” secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
Lavoratrici interessate – L’intervento, quindi, supera tutte le criticità sorte durante gli ultimi anni per l’adesione all’opzione donna, ma lascia irrisolta la questione all’aumento dei requisiti legati all’aspettativa di vita, che scattando in avanti di tre mesi, non concede l’uscita alle lavoratrici nate nell’ultimo trimestre del 1958 che non avrebbero 58 anni e tre mesi il 31 dicembre 2015. Ciò fa si che l’estensione riguarderà solo le donne nate tra settembre 1957 e settembre 1958 (escluse quelle nate successivamente) che prima erano tagliate fuori perché per loro le finestre di uscita scatteranno dal prossimo 2016.
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