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La “trasformazione” (o “stabilizzazione”) del lavoratore, ai fini della fruizione dell’esonero triennale di cui all’art. 1, co. 118 e ss. della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2015), deve avvenire “spontaneamente” da parte del datore di lavoro, poiché – qualora la riqualificazione del rapporto di lavoro avvenisse a seguito di accertamento ispettivo, e in quindi indotta dall’Ispettorato del lavoro – ciò comporterà l’impossibilità di vedersi riconosciuto il beneficio contributivo.
A chiarirlo è l’Interpello n. 2/2016 del Ministero del Lavoro.
I quesiti – Il CNO dei Consulenti del lavoro, con due distinti quesiti (Interpello n. 2 e 4 del 2016), ha chiesto di avere maggiori lumi in merito all’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2015 (art. 1, co. 118 della L. n. 190/2014).
Innanzitutto è stato chiesto di sapere se, nell’ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo “con” o “senza partita Iva” o parasubordinato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di accertamento ispettivo, sia possibile fruire dello sgravio contributivo summenzionato in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
Il secondo quesito, invece, concerne la possibilità di riconoscere l’esonero contributivo anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, con riferimento al quale non viene concessa alcuna ulteriore agevolazione contributiva.
Sgravio contributivo – In via preliminare, il Ministero del Lavoro ricorda che l’esonero contributivo – introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 118 e ss. della L. n. 190/2014) – consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, entro il tetto massimo annuo di 8.060 euro, in favoredei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno. L’esonero ha una durata massima di 36 mesi e può essere concessosolo in presenza di determinati requisiti, tra i quali la circostanza che nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato, qualificandosi dunque l’esonero come forma “di incentivo all’occupazione”.
Il Legislatore ha escluso, inoltre, l’applicazione del beneficio con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché laddove nell’arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge in trattazione, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro.
Risposte del MLPS – In ordine al primo quesito, il Ministero del Welfare ha evidenziato che in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento da parte degli organi ispettivi, lo stesso s’intende “trasformato”, sin dal suo inizio, in un rapporto di lavoro subordinato; in altri termini, rientrerà nella disciplina dell’attività subordinata a far data dal momento in cui si verificano i requisiti della etero-direzione.
Sul punto, il MLPS ritiene utile richiamare anche l’art. 1, co. 1175 della L. n. 296/2006 che richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, non solo il possesso del DURC e l’osservanza “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali […] comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ma anche il rispetto degli “altri obblighi di legge”.
Cosa significa tutto ciò? La risposta è molto semplice:laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’esonero contributivo non potrà essere riconosciuto, pur in presenza delle condizioni contemplate dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.
L’interpretazione ministeriale, tra l’altro, va nella direzione di sollecitare giustamente l’assunzione “spontanea” di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, e non chi è stato colto in difetto.
Orientamento, questo, che va letto in maniera stringente con un'altra norma di recente approvazione, ossia l’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevede uno specifico inventivo – per chi stabilizza i propri collaboratori dal 1° gennaio 2016 – costituito dalla estinzione “degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”. In tal caso il Legislatore ha escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già “iniziato” un accertamento ispettivo il che, a maggior ragione, comporta l’impossibilità di avvantaggiarsi di un esonero contributivo addirittura dopo la definizione dello stesso accertamento.
Per quanto concerne il secondo quesito, il Ministero del Welfare ricorda che l’art. 1, co. 118 della Legge di Stabilità 2015 non individua una platea di lavoratori circoscritta per i quali è possibile godere dell’esonero contributi; pertanto, possono godere dell’incentivo anche i lavoratori già percettori di trattamento pensionistico.