17 aprile 2015

Stabilizzazioni collaboratori. Stop allo sgravio contributivo

Niente sgravio triennale per i collaboratori anche a progetto, in quanto potranno essere stabilizzati solo dal 1° gennaio 2016

Autore: Redazione Fiscal Focus
Dopo circa un mese e mezzo di stop, nei giorni scorsi è iniziato l’iter parlamentare del Decreto Legislativo sul riordino dei contratti di lavoro che elimina, dal 1° gennaio 2016, le collaborazioni coordinate e continuative e a progetto. Restano salve invece quelle in essere a tale data. Lo schema di Decreto Legislativo recante il testo delle tipologie contrattuali e revisione delle mansioni, approvato dal Governo durante il Consiglio dei ministri del 20 febbraio scorso, contiene alcune modifiche in merito ai co.co.co. e co.co.pro. Vediamoli nel dettaglio.

Stabilizzazione co.co.co. e co.co.pro.
– Il testo iniziale del suddetto Decreto Legislativo all’art. 1, 48 precisava che le stabilizzazioni dei rapporti di co.co.co anche a progetto in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2015, comportava l’estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso.
Inoltre, ciò consentiva di fruire dello sgravio triennale contributivo, pari a 8.060 euro annui, previsto dalla recente Manovra Finanziaria (L. n. 190/2014).
Ora, l’atto n. 158 del Governo ha modificato radicalmente il suddetto articolo, prevedendo che la stabilizzazione dei rapporti di lavoro in discussione può essere effettuata, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2016. La differenza è sostanziale perché se inizialmente il datore di lavoro che procedeva a stabilizzare un proprio collaboratore entro la fine dell’anno poteva godere dell’esonero per tre anni dal versamento di contributi previdenziali, ora ciò non è più possibile. Infatti, la norma che ha istituito lo sgravio contributivo è limitata esclusivamente all’anno 2015.

Rapporti salvi – Sul punto, si ricorda che restano salvi, quindi non soggetti all’abolizione all’abrogazione, i seguenti rapporti:
• le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
• le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
• le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
• le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
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