Premessa – Nelle scorse settimane la Confprofessioni Südtirol/Alto Adige e le organizzazioni sindacali provinciali hanno raggiunto a Bolzano l’accordo territoriale per i dipendenti degli studi professionali altoatesini. Diverse sono le novità contenute nell’accordo, che vanno dall’istituzione di una banca ore per una maggiore flessibilità lavorativa, all’assunzione a termine agevolate per le persone espulse dal mercato del lavoro, nonché alla valorizzazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma e promozione di quello per l'alta formazione e ricerca.
Contratti a termine – Il primo intervento a cui le parti hanno voluto dare maggiore risalto è stato l’istituto del contratto a termine al fine di favorire il reimpiego di persone espulse dal mercato del lavoro, evitando di farlo rientrare nel tetto del 20% rispetto al numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Ricordiamo, infatti, che il Jobs act (L. n. 76/2014) ha introdotto un limite massimo di assunzione di contratti a termine sul totale degli impiegati, pari al 20%. In particolare, i destinatari del suddetto intervento sono i lavoratori in Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, in mobilità o Aspi. Ad essi si aggiungono anche i giovani dai 29 ai 35 anni (ma non dai 18 ai 29 per non penalizzare l'apprendistato), i lavoratori con più di 55 anni se uomini e 50 se donne, nonché quelli disabili iscritti nelle liste di cui alla L. n. 68/1999. Quanto alla durata delle assunzioni, viene precisato che possono essere massimo di 18 mesi (anziché di 36 mesi), comprensiva di eventuali proroghe, e saranno valide anche nel caso in cui gli interessati abbiano già avuto precedenti rapporti di lavoro di qualsiasi natura o tipologia con il datore di lavoro interessato.
Apprendistato – Particolari attenzioni sono state dedicate anche all’istituto dell’apprendistato, soprattutto a quello di alta formazione e di ricerca. A tal proposito, infatti, è stata inserita una dichiarazione a verbale nella quale si chiarisce che “le parti auspicano un maggior utilizzo per questa tipologia di rapporto e un maggiore raccordo tra il sistema formativo (in particolare universitario) e il mondo del lavoro”.
Congedo parentale – L’accordo, inoltre, recepisce le novità introdotte dal D.L. n. 216/13 in materia di fruizione del congedo parentale su base oraria. Al riguardo, per la fruizione del congedo della lavoratrice e del lavoratore sarà necessario un preavviso scritto di almeno 15 giorni di calendario.
Banca ore – Infine, è stata modificata la disciplina della c.d. banca ore prevista dal CCNL per gli studi professionali; ciò al fine di coniugare meglio le esigenze organizzative dei datori di lavoro con quelle personali dei lavoratori. Infatti, per le ore eccedenti il normale orario di lavoro settimanale nei giorni feriali, accantonate nel "conto individuale" del lavoratore, non spetta alcuna maggiorazione retributiva e che la fruizione di altrettanti riposi compensativi dovrà avvenire preferibilmente in blocchi di mezza giornata o giornata intera.
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