8 giugno 2016

Super bonus Garanzia Giovani: come valorizzare l’UniEmens

L’incentivo può essere conguagliato con l’UniEmens o DMAG in 12 quote mensili di pari importo

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il datore di lavoro, dopo aver espletato in maniera corretta tutte le procedure preliminare per ottenere il “Super bonus di Garanzia Giovani”, potrà fruire della misura complessiva dell’incentivo riconosciuto dall’INPS - mediante l’istituto del conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli) - in 12 quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. Infatti, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, il super bonus dovrà essere proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
A tal fine, risulta fondamentale capire come valorizzare il predetto incentivo nel flusso UniEmens, che potrà essere indicato già a decorrere dal mese di competenza di maggio 2016, la cui denuncia scade il 30 giugno 2016.
Si precisa sin da ora che le istruzioni operative si differenziano a secondo che il datore di lavoro si colloca nei limiti previsti in materia di aiuti “de minimis” o meno.
Istruzioni operative entro i limiti “de minimis” - Nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti “de minimis” – pari a 200.000 euro nell’arco dei tre anni – per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale“DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi:
• nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “DD16” avente il significato di “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2016”;
• nell’elemento dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);
• nell’elemento dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
• nell’elemento dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. In quest’ultimo caso, l’INPS (Circolare n. 89/2016) ha specificato che la valorizzazione dell’elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio, giugno e luglio 2016, relativamente all’arretrato dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016.
I suddetti dati verranno poi esposti dall’INPS nel DM2013 “VIRTUALE”, nel seguente modo:
• il codice “L456” avente il significato di “conguaglio Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2016”;
• il codice “L457” avente il significato di “conguaglio arretrato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2016”.
Ma come bisogna operare nel caso in cui il datore di lavoro fruisca di incentivi non spettanti? Ebbene, in tal caso è necessario valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi:
• nell’ elemento “CausaleADebito” dovrà essere inserito il codice causale “M310” avente il significato di “Restituzione Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2016”;
• nell’elemento “ImportoADebito”, indicheranno l’importo da restituire.
Istruzioni operative oltre i limiti “de minimis” – Differenti sono invece le istruzioni operative laddove il datore di lavoro intende fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti “de minimis” e che rispettino il requisito dell’incremento occupazionale netto. In quest’ultimo caso, sempre a decorrere dal mese di competenza maggio 2016, per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, bisogna valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale” “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi:
• nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “DDSB” avente il significato di “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2016”;
• nell’elemento dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);
• nell’elemento dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
• nell’elemento dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio, giugno e luglio 2016, relativamente all’arretrato dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016.
Anche qui i dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” utilizzando i seguenti codici:
• “L458” avente il significato di “conguaglio Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2016”;
• “L459” avente il significato di “conguaglio arretrato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2016”.
Infine, qualora si debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi:
• nell’ elemento dovrà essere inserito il codice causale “M311” avente il significato di “Restituzione Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”) , previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 2016”;
• nell’elemento , indicheranno l’importo da restituire.
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