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Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 40/2012, chiarisce che nell’ipotesi di assunzione con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, è possibile un cumulo della agevolazione contributiva ex art. 8, comma 2, della L. n. 223/1991, ma nei limiti della durata massima complessiva di 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Il quesito - Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei C.d.L. ha avanzato richiesta d’interpello in ordine alla corretta fruizione delle agevolazioni contributive ex art. 8, c. 2 della L. n. 223/1991. In particolare, è stato chiesto se sia possibile godere dello sgravio contributivo in questione nell’ipotesi in cui un lavoratore nelle liste di mobilità sia utilizzato da un’impresa attraverso lo strumento della somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 20, c. 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003 e sia successivamente assunto, ancora come lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, dalla medesima impresa con contratto a termine di 12 mesi ai sensi dell’art. 8, c. 2 della L. n. 223/1991.
L’agevolazione – In sostanza l’agevolazione consiste nella riduzione del contributo per un periodo massimo di 12 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento del medesimo beneficio per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Inoltre, al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, l’art. 4, c. 13, della L. n. 92/2012 (Riforma del Lavoro) ha precisato che per “la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato […]”. Tale disposizione quindi ha introdotto il criterio del cumulo per la durata massima dell’agevolazione e tra i contratti di lavoro subordinato e periodi di utilizzo dello stesso lavoratore tramite somministrazione di lavoro. Da ciò ne consegue che la singola impresa che abbia fruito di agevolazioni attraverso l’utilizzo di lavoratori somministrati e attraverso contratti di lavoro stipulati direttamente con i medesimi lavoratori dovrà sommare i relativi periodi ai fini della determinazione della durata massima della riduzione contributiva.
Modulistica aggiornata – A tal fine, l’INPS rammenta altresì che è stata aggiornata la modulistica relativa alle istanze di autorizzazione alla fruizione degli sgravi. Nel dettaglio, per la fruizione dello sgravio di mobilità nei contratti di somministrazione, l’Istituto previdenziale prevede che l’utilizzatore (titolare, legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri) debba rilasciare all’Agenzia per il lavoro un’apposita autocertificazione accompagnata da copia del documento d’identità di chi l’ha sottoscritta.
La risposta del M.L.P.S. – Alla luce di quanto finora affermato, il M.L.P.S. ritiene possibile nei confronti di un lavoratore in mobilità, successivamente assunto con un contratto a termine, di cumulare l’agevolazione contributiva, ma nei limiti della durata massima complessiva di 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.