9 giugno 2014

Tfr e Tfs. I nuovi termini di pagamento

Il pagamento dei Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici possono essere rateizzati anche per prestazioni superiori a 50.000 euro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con la circolare n. 73 del 5 gennaio 2014, ha fornito utili chiarimenti in merito alla rateizzazione e dei nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici. Infatti, la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, c. 484 e 485 ha esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici, nonché degli altri dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell’Istituto (ex Enpas ed ex Inadel) anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50.000 euro e innalzato, al contempo, a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni erogate con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio.

Tfs e Tfr a rate – Per i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto vengono corrisposti nel seguente modo:
• in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;
• in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
• in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Mentre per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, i suddetti trattamenti vengano corrisposti:
• in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;
• in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
• in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Requisiti per il pensionamento – Infine, l’INPS fornisce utili chiarimenti sulla nozione di “maturazione dei requisiti per il pensionamento”. In particolare, è stato precisato che il solo possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione, necessari per le donne per l’esercizio dell’opzione per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo, non può essere considerato come un autonomo requisito per il diritto alla pensione, pertanto non è idoneo a determinare l’applicazione delle deroghe previste dalle norme sopra citate.
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