Nelle buste paga del prossimo mese di maggio, parte ufficialmente l’operazione di monetizzazione del Tfr per i lavoratori privati. Infatti, per i lavoratori che hanno inviato il modello Qu.I.R. entro oggi, il primo periodo di paga utile per l’accesso alla citata erogazione coincide:
• con il mese di maggio 2015, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al finanziamento garantito;
• con il mese di agosto 2015, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al predetto finanziamento.
A tal fine, l’INPS ha opportunamente implementato il flusso UniEmens, in cui transitano tutti i dati relativi alla nuova scelta del dipendente e la volontà dell’azienda di accedere al finanziamento agevolato stabilito nell’Accordo-quadro stipulato il 20 marzo 2015.
Vediamo, quindi, nel dettaglio come va compilato l’UniEmens ai fini dell’erogazione della Qu.I.R., come illustrato dall’Istituto previdenziale nella circolare n. 82/2015.
Compilazione UniEmens – In via preliminare, si evidenzia che in caso di scelta del Tfr in busta paga l’UniEmens va compilato solo una volta nel flusso del mese successivo a quello di presentazione da parte del lavoratore. Ciò detto, ai fini UniEmens è stata integrata la sezione “
GestioneTFR”, la quale è articolata nei seguenti tre elementi:
1. “DestinazioneTFR”, a sua volta articolata in: “TipoScelta”, “DataScelta”, “ProfiloLav”, “SceltaDest” (a sua volta articolato in “SceltaTFR” e “SceltaPrevCompl”);
2. “MeseTFR”, a sua volta articolata in: “BaseCalcoloTFR”, “BaseCalcoloPrevCompl”, “MeseTesoreria”, “meseFONDINPS”, “MisureCompensative”;
3. “RecBaseCalcCredito2012”.
Quindi, il datore di lavoro che alle dipendente lavoratori che optino per la Qu.I.R., dovrà indicare il codice “
IQ” dell’elemento “
TipoScelta”, mentre nell’elemento “
DataScelta” va valorizzato con la data di presentazione dell’istanza da parte del lavoratore esclusivamente nel mese di avvio della maturazione della Qu.I.R. Inoltre, nell’elemento “
SceltaDest” è stato inserito un nuovo elemento (denominato “
SceltaQUIR”), il quale dovrà essere valorizzato con il carattere “
S”.
Facciamo un esempio.
La data di adesione alla Qu.I.R. effettuata il 20 maggio 2015, va indicata, nell’elemento “
DataScelta”, solo nella denuncia di competenza di giugno 2015, mese a partire dal quale – a prescindere dalla circostanza che la liquidazione sia o meno erogata con il ricorso al finanziamento garantito – decorre la maturazione delle quote della Qu.I.R.
Altro elemento aggiornato è “
MeseTFR”, all’interno del quale è stato aggiunto “
MeseQuir”, il quale si compone di “
MeseQUIR”, “
QUIRDaFinanziare” e “
QUIRFinLiquidata”.
In particolare, nell’elemento “
MeseQUIR” bisogna riportare le informazioni riferite alla Qu.I.R., erogata con risorse proprie del datore di lavoro (quindi valorizzando l’elemento “
QUIRLiquidataBustaPaga”) ovvero erogata con risorse al finanziamento assistito da garanzia (valorizzando l’elemento “
QUIRDaFinanziare”). In tal caso, siccome si tratta comunque di aziende con meno di 50 dipendenti, dovrà essere indicato sia l’importo maturato nel mese a cui il flusso si riferisce (“QUIRFinMaturata”), sia quello effettivamente liquidato nel medesimo mese (“
QUIRFinMaturata”), specificando l’importo (“QUIRFinImporto”) e il mese in cui lo stesso è maturato (“
QUIRFinAnnoMese”).
Mentre nell’elemento “
QUIRFinLiquidata” occorre riportare le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia
Successivamente, i suddetti dati esposti nell’UniEmens saranno riportati, a cura dell’INPS, nel “
DM2013 VIRTUALE”, ricostruito dalle procedure come segue:
• con il codice “TF03”, avente il significato di “esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia TFR di cui all’art. 2, l. n. 297/1982 per effetto della liquidazione della Qu.I.R., ai sensi dell’art. 1, commi 28 e 29, l. n. 190/2014”;
• con il codice “TF17”, avente il significato di “misure compensative di cui all’art. 8, d.l. n. 203/2005 per effetto della liquidazione della Qu.I.R. in assenza di accesso al finanziamento assistito da garanzia, ai sensi dell’art. 1, comma 28, l. n. 190/2014”;
• con il codice “M500”, avente il significato di “contributo al Fondo di garanzia per l’accesso al finanziamento dell’erogazione della Qu.I.R. di cui all’art. 1, comma 32, l. n. 190/2014, ai sensi dell’art. 1, comma 29, l. n. 190/2014”.