30 aprile 2015

Tfr in busta paga. Come si compila l’UniEmens?

Per garantire l’operazione di monetizzazione del Tfr in busta, l’INPS ha integrato l’UniEmens: ecco come si compila

Autore: Redazione Fiscal Focus
Nelle buste paga del prossimo mese di maggio, parte ufficialmente l’operazione di monetizzazione del Tfr per i lavoratori privati. Infatti, per i lavoratori che hanno inviato il modello Qu.I.R. entro oggi, il primo periodo di paga utile per l’accesso alla citata erogazione coincide:

• con il mese di maggio 2015, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al finanziamento garantito;
• con il mese di agosto 2015, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al predetto finanziamento.
A tal fine, l’INPS ha opportunamente implementato il flusso UniEmens, in cui transitano tutti i dati relativi alla nuova scelta del dipendente e la volontà dell’azienda di accedere al finanziamento agevolato stabilito nell’Accordo-quadro stipulato il 20 marzo 2015.

Vediamo, quindi, nel dettaglio come va compilato l’UniEmens ai fini dell’erogazione della Qu.I.R., come illustrato dall’Istituto previdenziale nella circolare n. 82/2015.

Compilazione UniEmens – In via preliminare, si evidenzia che in caso di scelta del Tfr in busta paga l’UniEmens va compilato solo una volta nel flusso del mese successivo a quello di presentazione da parte del lavoratore. Ciò detto, ai fini UniEmens è stata integrata la sezione “GestioneTFR”, la quale è articolata nei seguenti tre elementi:

1. “DestinazioneTFR”, a sua volta articolata in: “TipoScelta”, “DataScelta”, “ProfiloLav”, “SceltaDest” (a sua volta articolato in “SceltaTFR” e “SceltaPrevCompl”);
2. “MeseTFR”, a sua volta articolata in: “BaseCalcoloTFR”, “BaseCalcoloPrevCompl”, “MeseTesoreria”, “meseFONDINPS”, “MisureCompensative”;
3. “RecBaseCalcCredito2012”.
Quindi, il datore di lavoro che alle dipendente lavoratori che optino per la Qu.I.R., dovrà indicare il codice “IQ” dell’elemento “TipoScelta”, mentre nell’elemento “DataScelta” va valorizzato con la data di presentazione dell’istanza da parte del lavoratore esclusivamente nel mese di avvio della maturazione della Qu.I.R. Inoltre, nell’elemento “SceltaDest” è stato inserito un nuovo elemento (denominato “SceltaQUIR”), il quale dovrà essere valorizzato con il carattere “S”.

Facciamo un esempio.

La data di adesione alla Qu.I.R. effettuata il 20 maggio 2015, va indicata, nell’elemento “DataScelta”, solo nella denuncia di competenza di giugno 2015, mese a partire dal quale – a prescindere dalla circostanza che la liquidazione sia o meno erogata con il ricorso al finanziamento garantito – decorre la maturazione delle quote della Qu.I.R.

Altro elemento aggiornato è “MeseTFR”, all’interno del quale è stato aggiunto “MeseQuir”, il quale si compone di “MeseQUIR”, “QUIRDaFinanziare” e “QUIRFinLiquidata”.
In particolare, nell’elemento “MeseQUIR” bisogna riportare le informazioni riferite alla Qu.I.R., erogata con risorse proprie del datore di lavoro (quindi valorizzando l’elemento “QUIRLiquidataBustaPaga”) ovvero erogata con risorse al finanziamento assistito da garanzia (valorizzando l’elemento “QUIRDaFinanziare”). In tal caso, siccome si tratta comunque di aziende con meno di 50 dipendenti, dovrà essere indicato sia l’importo maturato nel mese a cui il flusso si riferisce (“QUIRFinMaturata”), sia quello effettivamente liquidato nel medesimo mese (“QUIRFinMaturata”), specificando l’importo (“QUIRFinImporto”) e il mese in cui lo stesso è maturato (“QUIRFinAnnoMese”).
Mentre nell’elemento “QUIRFinLiquidata” occorre riportare le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia

Successivamente, i suddetti dati esposti nell’UniEmens saranno riportati, a cura dell’INPS, nel “DM2013 VIRTUALE”, ricostruito dalle procedure come segue:
• con il codice “TF03”, avente il significato di “esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia TFR di cui all’art. 2, l. n. 297/1982 per effetto della liquidazione della Qu.I.R., ai sensi dell’art. 1, commi 28 e 29, l. n. 190/2014”;
• con il codice “TF17”, avente il significato di “misure compensative di cui all’art. 8, d.l. n. 203/2005 per effetto della liquidazione della Qu.I.R. in assenza di accesso al finanziamento assistito da garanzia, ai sensi dell’art. 1, comma 28, l. n. 190/2014”;
• con il codice “M500”, avente il significato di “contributo al Fondo di garanzia per l’accesso al finanziamento dell’erogazione della Qu.I.R. di cui all’art. 1, comma 32, l. n. 190/2014, ai sensi dell’art. 1, comma 29, l. n. 190/2014”.
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