Il 20 marzo scorso è stato firmato l’accordo quadro tra il MEF, il MLPS e l’ABI per il finanziamento dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano provvedere con risorse proprie all'anticipazione del TFR in busta paga. Grazie a tale accordo, le imprese che dovessero registrare problemi nei flussi finanziari necessari a far fronte al maggiore esborso mensile a seguito delle richieste di erogazione mensile dell'importo altrimenti destinato al trattamento di fine rapporto, potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato.
Tuttavia, il meccanismo che porta i lavoratori del settore privato a poter monetizzare il proprio Tfr in busta paga è tutt’altro che concluso; a partire dall’INPS, che dovrà ancora chiarire alcuni passaggi amministrativi e chiarire alcuni punti. Inoltre, l’Associazione bancaria italiana ha il compito di diffondere tra gli istituti di credito i contenuti dell’accordo quadro, raccogliere le eventuali adesioni e pubblicare l’elenco delle banche aderenti sul proprio sito, affinché le aziende possano scegliere dove farsi assistere.
Altro punto fondamentale legato all’operatività della Qu.I.R., è l’istituzione da parte dell’INPS di una specifica piattaforma telematica sul proprio sito dove sia possibile comunicare con le banche aderenti le informazioni e i dati necessari per erogare i finanziamenti.
Inoltre, si attende l’aggiornamento dell’Uniemens affinché venga inserita la possibilità di poter optare per il Tfr in busta paga.
Dubbi sulla liquidazione – Alcuni dubbi pratici sono nati anche in merito al termine a partire dal quale le aziende potranno ricevere il finanziamento agevolato. Sul punto, infatti, l’accordo quadro all’art. 3 c. 2 stabilisce che la disponibilità creditizia in favore dei datori di lavoro che impieghino meno di 50 dipendenti inizia dal 1° giugno 2015. Tuttavia, l’art. 5 del DPCM n. 29/2015 afferma che l’erogazione del Tfr in busta paga avviene a partire dal terzo mese successivo a quello di formalizzazione e presentazione della domanda. Quindi, per le domande presentate entro il 31 marzo, ed efficaci dal mese di aprile (l’entrata in vigore del decreto è prevista per il 3 aprile 2015), la prima liquidazione dovrebbe avvenire nel mese di luglio.
Differente è il discorso per le aziende che occupano almeno 50 dipendenti. Per queste ultime, infatti, la prima liquidazione mensile della Qu.I.R. corrisponde con il primo mese successivo a quello di presentazione della istanza.
Interessi sul finanziamento – Il tasso di interesse applicato al finanziamento, comprensivo di ogni eventuale onere, non può superare il tasso di rivalutazione della Qu.I.R. periodicamente comunicato dall’INPS. Tale tasso, in particolare, può essere anche fisso, purché lo stesso non superi l’1,5% ovvero la componente fissa del tasso di rivalutazione del Tfr stabilita dall’art. 2120 c.c.
Inoltre, non concorrono alla determinazione del tasso applicato al finanziamento:
• le spese notarili e gli oneri fiscali;
• i costi che il datore di lavoro di lavoro deve sostenere per acquisire la documentazione necessaria per l’erogazione del finanziamento.
Rimborso – Quanto al rimborso del finanziamento, esso dovrà essere effettuato – in unica soluzione – entro il 30 ottobre 2018, secondo modalità e criteri che saranno stabiliti dall’accordo quadro. La banca, dal canto suo, notifica al datore di lavoro con apposita comunicazione la richiesta di rimborso dell’importo dovuto, comprensivo di capitale e interessi, la quale deve riportare la data di scadenza del rimborso, anche parziale, a decorrere dalla quale, in caso di inadempimento, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere all’INPS le sanzioni civili secondo le disposizioni di legge vigenti.