15 febbraio 2013

TLC e call center. Rinnovato il CCNL

Firmato il CCNL telecomunicazioni scaduto lo scorso 31 dicembre 2011
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Dopo una lunga ed estenuante trattativa, durata oltre un anno (il 31 dicembre 2011 era scaduto il precedente contratto), è stato finalmente rinnovato il CCNL telecomunicazioni, settore che conta circa 160mila addetti. Infatti, il confronto tra Uilcom-Uil, Fistel-Cisl, Slc-Cgil e Asstel (l’associazione aderente a Confindustria che raggruppa le aziende del settore TLC), si è concluso positivamente dando di conseguenza vita a un contratto collettivo a cui i datori di lavoro possono fare riferimento. Il rinnovo ha una valenza vitale per il settore in questione, in quanto finora i sindacati che richiedevano clausole sociali di salvaguardia dell’occupazione per gli appalti diretti verso customer care (call center) e i tentativi dei datori di lavoro di conquistare spazi di manovra importanti in materia di flessibilità, orari di lavoro, trattamento di malattia non potevano trovare accoglimento. Ora, invece, esistono specifiche garanzie circa i requisiti che dovranno avere le società appaltatrici e al contempo fissa precise regole che dovranno essere seguite in caso di crisi occupazionali derivanti da cambio di appalto, con il pieno coinvolgimento dei committenti per gestire la soluzione di tali problemi.

Le novità – Le novità essenziali del contratto collettivo TLC, che ha una durata triennale per il periodo 2012-2014, sono: aumento di 135 euro, parametrato sul quinto livello in quattro “tranches” (45 euro ad aprile 2013, 25 euro ad ottobre 2013, 30 euro ad aprile 2014 e 35 euro ad ottobre 2014); indennità di vacanza contrattuale, parametrata al quinto livello, pari a 400 euro; tutele contrattuali in relazione a cambi di appalto, con coinvolgimento del committente; maggiore flessibilità nella gestione degli orari di lavoro.

Lavoratori part-time - Altro aspetto di grande rilievo è stata l’introduzione di una norma utile al fine di avviare un percorso di ampliamento degli orari settimanali dei part-time che oggi sono per lo più strutturati con orari di 20 ore settimanali con la conseguente retribuzione che si attesta sui 5-600 euro al mese. Infatti, ora le ore di lavoro supplementare possono arrivare fino a 40 ore settimanali, retribuite come ordinarie e non possono superare i seguenti limiti: orario di lavoro a tempo parziale fino a 4 ore giornaliere: 45 ore mensili; orario di lavoro a tempo parziale fino a 5 ore giornaliere: 35 ore mensili; orario di lavoro a tempo parziale fino a 6 ore giornaliere: 30 ore mensili.

Apprendistato – Per quanto riguarda gli apprendisti, l'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per il livello di inquadramento finale 5°, 6° e 7° e non superiore a tre mesi negli altri casi. Inoltre, la durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante è di 36 mesi ed è suddivisa in due periodi da 18 mesi l’uno. Nel primo l’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale, nel secondo periodo invece un livello sotto quello di destinazione finale. Da notare che i lavoratori in possesso di laurea conseguono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi di apprendistato.

Malattia - In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali documentati, superiori a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento. Le parti possono recedere dal contratto dando un preavviso di 15 giorni. In caso di mancato preavviso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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