Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 9626/2014, ha fornito utili chiarimenti in merito alla possibilità di accesso alla pensione di anzianità e di vecchiaia in totalizzazione da parte di soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità non ancora definitivo. Sul punto è stato puntualizzato che la preclusione dei suddetti soggetti non opera nei casi in cui venga meno la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità per mancata conferma, ovvero, a seguito di revisione, dello stato di invalidità.
Totalizzazione invalidi – Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità, gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tale facoltà è concessa a condizione che:
• il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
• sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
La totalizzazione, inoltre, è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi. Mentre la richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.
Invalidi esclusi – Sul punto, l’INPS era già intervenuta con la circolare n. 9/2008, con la quale è stato chiarito che “la totalizzazione dei periodi assicurativi è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità nei confronti dei quali trova applicazione l’articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, nella parte in cui stabilisce che la totalizzazione è preclusa ai titolari di trattamento pensionistico autonomo”. Con l’occasione era stato precisato altresì che qualora le condizioni di salute del titolare di assegno ordinario di invalidità si aggravino e il soggetto venga riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione ai sensi dell’articolo 2 del richiamato decreto legislativo n. 42 del 2006, in quanto si è in presenza di una revoca del precedente trattamento e della liquidazione del nuovo trattamento di inabilità. La totalizzazione rimane, invece, preclusa in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia. Nel caso di specie, infatti, non si è in presenza di una perdita di titolarità della prima prestazione, ma vi è un mutamento del titolo della stessa.
Chiarimenti INPS - Ciò detto, l’Istituto previdenziale chiarisce ora che la preclusione di cui sopra non opera nei casi in cui venga meno la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità per mancata conferma, ovvero, a seguito di revisione, dello stato di invalidità. Quindi, per i soggetti il cui stato di invalidità non sia stato confermato, e che siano titolari di assegno ordinario di invalidità, è ancora possibile totalizzare i periodi contributivi ai fini del conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia.