5 gennaio 2015

Trasferimento ramo d’azienda. Chiarimenti dal MLPS

L’accertamento della pubblica autorità è vincolante per mantenere i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento del ramo d’azienda

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 32/2014, ha chiarito che solo le imprese che versino in uno stato di crisi – accertato da una pubblica autorità – possono mantenere i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento del ramo d’azienda (art. 2112 c.c.). Lo scopo è quello di mantenere (almeno in parte) i livelli di occupazione in relazione a situazioni di crisi aziendale difficilmente recuperabili.

Il quesito – Il Cno dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla derogabilità dell’art. 2112 c.c., che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. In particolare, è stato chiesto se le condizioni previste dalla dall’art. 47, c. 4-bis e 5 per la derogabilità all’art. 2112 c.c. possano trovare applicazione anche alle fattispecie di società in stato di crisi aziendale non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, che abbiano fruito per oltre un anno del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga con sospensione del personale a zero ore e/o per le quali sia stata accertata la condizione di insolvenza sia dal Ministero dell’Economia o da un tribunale sezione fallimentare, “pur non essendo ammissibile ad una procedura concorsuale per carenza della condizione di ammissibilità soggettiva di impresa commerciale”.

Trasferimento ramo d’azienda
- La suddetta norma stabilisce che qualora il trasferimento del ramo d’azienda riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale oppure dichiarazione di fallimento, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 c.c. Sul punto, viene ricordato che la procedura legata al trasferimento del ramo d’azienda riguarda esclusivamente quelle in cui sono occupati complessivamente più di 15 dipendenti. La disposizione, inoltre, disciplina una derogabilità ai contenuti dell’art. 2112 c.c. “nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione”, qualora il trasferimento riguardi aziende che versano in particolari condizioni (crisi aziendali, amministrazione straordinaria, continuazione o mancata cessazione dell’attività, procedura di concordato preventivo, omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti). Tale deroga, quindi, volta principalmente al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, ha lo scopo di mantenere (almeno in parte) i livelli di occupazione in relazione a situazioni di crisi aziendale difficilmente recuperabili.

Risposta MLPS –
Presa visione del quesito su esposto, il Ministero del Lavoro conclude che qualora le imprese in questione versino inequivocabilmente – in quanto accertato da una pubblica autorità – in stato di crisi e, attraverso lo strumento del trasferimento d’azienda, possono mantenere, almeno parzialmente, il proprio standard occupazionale, trova applicazione la derogabilità presente all’art. 47, c. 4-bis e 5 della L. n. 428/1990.
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