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L’INPS, con la circolare n. 57 del 6 maggio 2014, ha chiarito i casi di validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (CIGO, CIGS e in CIGD), mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI. In particolare, è stato chiarito che la comunicazione preventiva di rioccupazione dei lavoratori in CIGO, CIGS e CIGD deve avvenire entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Tali comunicazioni preventive obbligatorie dei datori di lavoro sono gestite direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (modello “UNILAV”) e acquisite nelle procedure INPS.
(prezzi IVA esclusa)