Premessa - L’INPS, con la circolare n. 57 del 6 maggio 2014, ha chiarito i casi di validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (CIGO, CIGS e in CIGD), mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e mini ASpI. In particolare, è stato chiarito che la comunicazione preventiva di rioccupazione dei lavoratori in CIGO, CIGS e CIGD deve avvenire entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro. Tali comunicazioni preventive obbligatorie dei datori di lavoro sono gestite direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tramite il sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (modello “UNILAV”) e acquisite nelle procedure INPS.
Disciplina previgente – La circolare in commento illustra sia la disciplina previgente al D.L. Giovannini (D.L. 76/2013) che attuale delle preventive comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro. Con riferimento alla disciplina previgente, qualora il lavoratore in CIGS, CIGO o CIGD si rioccupa e non adempia all’obbligo della comunicazione preventiva all’INPS, decade dall’intero periodo di concessione del trattamento di integrazione salariale. Quanto ai lavoratori in costanza del trattamento dell’indennità di mobilità, si afferma la possibilità per questi ultimi di poter svolgere attività di lavoro subordinato remunerato, a tempo parziale o a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista di mobilità, con la sospensione della relativa indennità (art. 8, c. 6 e 7 della L. n. 223/1991). In tali ipotesi i lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità, anche in deroga, devono darne comunicazione alla competente struttura territoriale dell’INPS entro 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione. Nell’ipotesi di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, il lavoratore ha l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare, entro 10 giorni, l’eventuale rioccupazione intervenuta nei 24 mesi successivi alla data della corresponsione dell’anticipazione, che determina la restituzione di quanto percepito. Per i lavoratori invece che percepiscono un’indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato i trattamenti integrativi sono sospesi d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis, c. 2, del D.L. n. 510/1996 1° ottobre 1996 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 608/1996), rispettivamente fino a un massimo di sei mesi e fino a un massimo di cinque giorni al termine dei quali l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
La nuova disciplina - Passiamo ora alla nuova disciplina relativa alle comunicazioni di rioccupazione con riferimento alle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga. La L. n. 296/2006, in particolare, ha introdotto l’obbligo della comunicazione preventiva entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, per i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per le tipologie di rapporto di lavoro subordinato e alcune tipologie di lavoro autonomo (in forma coordinata e continuativa), anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché nei casi di tirocini di formazione e di orientamento e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa a essi assimilata. Tali comunicazioni preventive obbligatorie dei datori di lavoro sono gestite direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tramite il sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (modello “UNILAV”) e acquisite nelle procedure INPS. Con riferimento all’indennità di mobilità anche in deroga, viene stabilito che le comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione a qualsiasi titolo posti anche a carico dei lavoratori nei confronti dell’INPS, riguardanti l’inizio della rioccupazione durante la fruizione dell’indennità di mobilità, compresa quella in deroga, nei 24 mesi successivi alla corresponsione anticipata della mobilità e dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia. Infine, nell’ipotesi in cui un lavoratore in disoccupazione ASpI e mini ASpI si rioccupa mediante un rapporto di collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, vi è l’obbligo del lavoratore di informare l’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che si prevede di trarre dall’attività medesima.