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Premessa –Parte ufficialmente il countdown per i lavoratori che intendono chiedere l’indennità di disoccupazione ordinaria “con requisiti ridotti”. A fine mese, infatti, scade l’ultimo giorno utile per l’inoltro, in via telematica, dell’istanza in questione. Invio, che dal 19 gennaio scorso ha cambiato volto, poiché per ricevere l’emolumento in questione non è più necessario trasmettere il modello “dl 86/88bis”,in quanto è stata rilasciata una nuova versione della procedura DSWEB che permetterà il calcolo dell’importo dovuto tramite i dati prelevati direttamente dal sistema UniEmens opportunamente implementato. A tal proposito, si ricorda che nei giorni scorsi l’INPS ha reso disponibile sul proprio sito (www.inps.it) il nuovo modello per la domanda di disoccupazione con requisiti ridotti “SR17”.
Condizioni e requisiti - Affinché il disoccupato possa ricevere l'indennità di disoccupazione in commento, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno due anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria (significa avere almeno un contributo nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria versato al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per cui è stata presentata la domanda; nel caso in esame, quindi, avere almeno un contributo versato al 1° gennaio 2010 ossia entro il 2009);
- periodi di lavoro per almeno 78 gg di calendario nell'anno per il quale viene richiesta l'indennità (nel caso in esame, nell'anno 2011).
Al riguardo, occorre precisare che nel calcolo dei 78 gg sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; rimangono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (es. i congedi non retribuiti).
Quanto spetta? - L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente con massimo di 180 giornate. Mentre l’importo corrisposto è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, che per il 2011 sono pari a € 906,80 ed € 1.089,89.
La domanda - Per quanto concerne la domanda, essa va presentata dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione per i quali s’intende richiedere la prestazione. Come accennato in premessa, a decorrere dal 19 gennaio 2012, l'INPS ha messo in atto una nuova procedura DSWEB che permette il calcolo automatico dell'indennità attingendo dai dati degli UniEmens (sono le dichiarazioni mensili che le imprese fanno all'INPS e in cui dettagliano retribuzioni e contributi versati con riferimento ai propri lavoratori dipendenti). Tutto ciò consente ai lavoratori di richiedere l'indennità di disoccupazione senza dover più presentare il modello “dl 86/88-bis”, riducendo di conseguenza i tempi di lavorazione e rendendo al contempo certi i dati riferiti alle prestazioni lavorative.
Le modalità di pagamento - Infine, la domanda può essere presentata utilizzando i seguenti tre canali:
1. internet, dal portale web dell'INPS, utilizzando i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con il proprio Pin;
2. patronati/intermediari dell'INPS;
3. contact center integrato (al numero verde 803164).