28 marzo 2013

Ultimatum per la comunicazione delle attività usuranti

Il 31 marzo scade il termine per poter comunicare il numero dei lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Adempimento alle porte per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti. Infatti, il prossimo 31 marzo scade il termine per la comunicazione dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici.

Soggetti interessati – La comunicazione va eseguita per i seguenti lavoratori:
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 del D.M. 19 maggio 1999);
- lavoratori notturni, come definiti nelle seguenti categorie (lavoratori a turni di cui all’art. 1, c. 2, lett. g, del D.Lgs. n. 66/2003), che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64; al di fuori dei casi elencati, lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (art. 1, c. 2, lett. d, del D.Lgs. n. 66/2003), per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
- lavoratori “a catena”;
- conducenti di veicoli di capienza non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

La comunicazione
– La comunicazione va effettuata accedendo sul sito internet di Cliclavoro, nella sezione dedicata agli “adempimenti” -> “lavori usuranti”, e scegliere il modello “LAV_US”, previo inserimento di nome utente e password. In tale modello bisogna indicare: i dati anagrafici del datore di lavoro; i riferimenti dell'azienda che effettua le attività; la matricola aziendale e i codici relativi all'inquadramento assegnati dall'INPS all'atto dell'iscrizione (nel caso in cui il datore di lavoro fosse iscritto a un altro ente previdenziale, lo dovrà riportare nella sezione "altri enti"); nella sezione INAIL andrà invece indicato il codice cliente attribuito dall'istituto al momento dell'iscrizione; tutte le sedi territoriali nelle quali l'azienda svolge le attività usuranti; i dettagli anagrafici dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti (nome, cognome e codice fiscale) e il periodo in cui si è svolta la prestazione. Al riguardo, si precisa che in caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, e così via), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall'inizio delle attività.

La sanzione –
In caso di mancato adempimento, scatta la sanzione che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere che permette di applicare la misura minima pari a 500 euro. Inoltre, a essere sanzionati non sono soltanto i lavoratori non comunicati, bensì anche quelle contenenti dati errati o non veritieri.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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