17 luglio 2013

Una tantum estesa ai parasubordinati

I parasubordinati possono godere di un’indennità una tantum in caso di temporanea interruzione dell’attività lavorativa
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – In caso di sospensione dell’attività lavorativa, anche i lavoratori parasubordinati possono godere dell’indennità “una tantum”. A chiarirlo è la Fondazione Studi dei C.d.L. con un comunicato pubblicato sul proprio sito.

Riforma Fornero - La riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012) ha introdotto, per gli anni 2013, 2014 e 2015, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS - che soddisfino "in via congiunta" una serie di requisiti previsti dalla legge – un’indennità pari al 7% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

Requisiti e condizioni - Per procedere alla liquidazione della prestazione in oggetto, occorre preliminarmente istruire la domanda e verificare la presenza dei requisiti che devono essere soddisfatti “in via congiunta”. Inoltre, per fruire dell’indennità è necessario che il lavoratore:
a) abbia operato, nell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbia conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a € 20.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT;
c) abbia accreditata almeno una mensilità presso la Gestione separata nell’anno di riferimento (2013);
d) abbia avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata INPS.
Qualora il lavoratore non sia in possesso dei suddetti requisiti, vedrà recapitarsi una lettera di reiezione che fa cadere il beneficio.

I destinatari – I destinatari dell’intervento sono i collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS, ossia coloro che versano l’aliquota contributiva intera 27,72%. Restano esclusi, invece, i titolari di redditi di lavoro autonomo, gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata a vario titolo e i soggetti titolari di pensione ovvero già iscritti presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

La liquidazione – Quanto alla liquidazione dell’indennità, va precisato che le prestazioni pari o inferiori a 1.000 euro vanno liquidate in un’unica tranche, mentre quelle di importo superiore a 1.000 euro saranno liquidate in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro. Inoltre, è stata concessa la facoltà ai Direttori di Sede di autorizzare, per le istanze ad oggi giacenti, i pagamenti delle mensilità arretrate con cadenze anche più ravvicinate rispetto alla mensilizzazione normativamente prevista, ma non in unica soluzione; ciò al fine di evitare il superamento del 120° giorno dalla presentazione della domanda, che determina il riconoscimento degli interessi legali.

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