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Premessa – Il tecnico verificatore, all'atto dell'accesso presso il datore di lavoro, deve esibire - ai fini dell'attuazione della verifica periodica - copia della lettera di incarico da parte del soggetto titolare della funzione o del datore di lavoro, ed evidenza documentale della sua appartenenza all'elenco dei verificatori del soggetto abilitato. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la circolare n. 18/2013, fornendo alcuni passaggi contenuti nel D.M. 11 aprile 2011 recante la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.Lgs. n. 81/2008.
L’indagine supplementare – L’indagine supplementare altro non è che un’attività finalizzata a individuare eventuali vizi, difetti o anomalie nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. Vengono sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppatori su carro ad azionamento motorizzato che siano messi in servizio in data antecedente a 20 anni. In particolare, le modalità di ispezione dovranno includere: l’esame visivo; le prove non distruttive; le prove funzionali e le prove di funzionamento. Inoltre, dovrà essere stabilito se occorre intervenire con delle limitazioni all'uso della macchina a fronte dei vizi riscontrati e quale sia il ciclo di vita residuo.
Carrelli semoventi a braccio telescopico - Con riferimento ai carrelli semoventi a braccio telescopico il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL la messa in servizio di dette attrezzature indicando il relativo numero di matricola. Qualora le attrezzature siano state già sottoposte a verifica da parte dell'INAIL o Asl/Arpa, non occorre richiedere la prima visita periodica all'INAIL.
PLAC – Per quanto riguarda invece le PLAC (piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne) si precisa che le verifiche periodiche saranno effettuate nella configurazione posta in essere al momento della verifica.
Scale per traslochi – Quanto alle scale per traslochi, il Ministero del Lavoro chiarisce che non si prevedono verifiche periodiche se destinate al trasporto di soli materiali.
Elenco dei verificatori – Infine, la circolare ministeriale sottolinea che il tecnico verificatore del soggetto abilitato, all'atto dell'accesso presso il datore di lavoro, deve esibire - ai fini dell'attuazione della verifica periodica - copia della lettera di incarico da parte del soggetto titolare della funzione o del datore di lavoro, ed evidenza documentale della sua appartenenza all'elenco dei verificatori del soggetto abilitato.