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L’INPS, con la Circolare n. 144 del 31 luglio 2015, ha fornito utili indicazioni operative in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, alla luce delle modifiche apportate dall’ultima Manovra Finanziaria (art. 1, co. 163, 164 e 165 della L. n. L. n. 190/2015). In particolare, è stato chiarito che per usufruire dell’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva,
a causa dei suddetti eventi, sarà onere dell’interessato produrre, in allegato alla domanda relativa all’attribuzione della maggiorazione contributiva, un’autocertificazione attestante i dati, i requisiti e gli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni idonee a qualificare lo status del richiedente.
Altro chiarimento importante riguarda il diritto immediato alla pensione diretta per le vittime con grado di invalidità pari o superiore all’80%. Per questi ultimi il beneficio è rivolto, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, a nulla rilevando il decorso del
tempo ai fini della prescrizione o decadenza per poter usufruire del beneficio in esame.
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