31 ottobre 2014

Voucher baby-sitting a maglie larghe

Il bonus passerà da 300 a 600 euro e riguarderà anche le lavoratrici statali

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Buone nuove per le mamme che intendono chiedere il bonus per il baby-sitting. Il Governo, infatti, intende rivedere la norma introdotta due anni fa dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) che concedeva un bonus per pagare la baby-sitter e asilo nido. In pratica, l’originario importo di 300 euro mensili, raddoppierà a 600 euro netti al mese e riguarderà non solo le dipendenti private, ma anche quelle della pubblica amministrazione, finora escluse come le lavoratrici autonome. La richiesta sarà possibile entro la fine dell’anno in qualsiasi momento, senza attendere il click day come lo scorso anno.

La norma – La Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) ha concesso la possibilità per le mamme, al termine della maternità obbligatoria, e in sostituzione del periodo di congedo parentale, di chiedere ai propri datori di lavoro - per gli 11 mesi successivi al periodo di congedo obbligatorio per maternità - l’assegnazione di voucher per pagare la baby-sitter o la retta dell'asilo nido. La richiesta, inoltre, può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale. Il contributo mensile ammonta a 300 euro e dura massimo 6 mesi. In particolare:
• il servizio di baby-sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro;
• mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.
Il periodo massimo di sei mesi, in particolare, è divisibile solo per frazioni mensili intere, intendendo per tali un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell'ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità, in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

Campo di applicazione – L’agevolazione – così com’è formulata attualmente - è rivolta alle madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti sia iscritte alla gestione separata, con riferimento ai bambini già nati (o entrati in famiglia, in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda. Il beneficio è applicabile anche alle libere professioniste, che non risultino iscritte a un'altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, dunque tenute al versamento della contribuzione in misura piena. Restano esclusi dal beneficio, invece, le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati e le lavoratrici che usufruiscono dei benefici previsti dal Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Rimangono fuori anche le lavoratrici autonome iscritte a un'altra gestione, come coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Bonus esteso – Ora, vuoi per i paletti troppo ristretti della norma vuoi per la poca pubblicità, le risorse finanziarie destinate alle mamme sono rimaste inutilizzate. Infatti, su 20 milioni di euro a tal fine destinati, ne sono stati utilizzati solo 5, coinvolgendo circa 3 mila persone. Di conseguenza, per recuperare i vecchi fondi l’importo aumenterà da 300 a 600 euro netti al mese, e riguarderà anche i dipendenti pubblici. Per accedere al bonus è necessario presentare domanda all’INPS entro il 31 dicembre 2014, e lo si potrà fare in qualsiasi momento; quindi, non occorre aspettare il click day come l’anno scorso. Ad annunciare l’estensione della norma è il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, che ammette al beneficio la lavoratrice secondo l’ordine di presentazione della domanda e nei limiti di disponibilità delle risorse.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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