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Premessa – Anche gli enti locali possono impiegare attraverso i buoni lavoro (voucher) i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, purché non superino i 3.000 euro di corrispettivo per anno solare. L’INPS, inoltre, provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Il chiarimento è arrivato direttamente dalla Fondazione Studi C.d.L.
Il quesito – Gli esperti della Fondazione Studi C.d.L. sono stati interrogati in merito all’utilizzo dei buoni lavoro per lavoro occasionale accessorio “voucher”. Al riguardo, è stato chiesto innanzitutto se un’Amministrazione comunale può distribuire buoni comunali mensili da riscuotere in tesoreria al posto dei voucher a ogni singolo lavoratore. Inoltre, siccome tale “stipendio” così come concepito rappresenta un forfait mensile e non corrisponde alle ore effettivamente lavorate per cui per raggiungere il tetto massimo dell’importo consentito, (5.000 euro equivalenti a 670 ore lavorative in un anno) finiscono per lavorarne molte di più, è stato chiesto se tale comportamento potrebbe essere considerato lavoro in “nero” e sfruttamento delle persone in difficoltà.
Voucher – Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio viene fatto attraverso il meccanismo dei “buoni lavoro”, il cui valore nominale è pari a 10 euro. Tale compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo status di disoccupato/inoccupato del lavoratore. Da notare che il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Riforma Fornero – I C.d.L. rammentano al riguardo che con la Legge Fornero (L. n. 92/2012) sono stati ridefiniti i limiti di applicazione dell’istituto sulla base del solo criterio dei compensi, i quali ora non possono superare i € 5.000 nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, e non rispetto a ciascun committente (come precedentemente disciplinato). Inoltre, la prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 5.000 euro annui, non può comunque superare i € 2.000. Tale soglia, non è limitativa alla sola attività di intermediazione nella circolazione dei beni, ma è propria di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che operi su un determinato mercato.
D.L. lavoro – Importanti novità in merito sono state introdotte anche dall’art. 7, c. 2, lett. f) del D.L. n. 76/2013, il quale stabilisce che “in considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari”.
L. n. 134/2012 – Infine, gli esperti della Fondazione Studi richiamano la L. n. 134/2012 la quale prevede un’ulteriore novità per quest’anno rivolta ai percettori di prestazioni integrative del salario, o di sostegno al reddito. Il provvedimento in questione consente di poter esercitare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare. L’INPS, inoltre, provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.