22 maggio 2014

Welfare to work 2012-2014. Stipulata la convenzione

Incentivata la ricollocazione di lavoratori licenziati ed espulsi dal sistema produttivo

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Via libera al Piano di intervento nazionale “Azione di Sistema Welfare to work 2012-2014”. Infatti, il Commissario Straordinario dell’INPS con Determinazione n. 61 del 14 maggio 2014 ha approvato lo schema di convenzione per agevolare gli interventi in favore dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo e al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati nei singoli bacini regionali. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 4832 di ieri.

Ripartizione territoriale e monitoraggio –
Le risorse finanziarie destinate al suddetto scopo sono state ripartite, su base regionale, da due distinti decreti direttoriali: D.D. n. 130 del 29 dicembre 2009 e D.D. n. 481 del 25 giugno 2012. Al riguardo, la Convenzione stabilisce che la Regione deve provvedere anche al monitoraggio delle risorse economiche destinate all’erogazione - da parte dell’Istituto – dei sostegni al reddito e degli incentivi, al fine di non superare la propria quota assegnata con D.D. n. 481/2012.

Contributo alla creazione d’impresa – All’art. 3 della Convenzione, viene illustrato il particolare caso in cui il destinatario del sostegno al reddito intenda intraprendere un’attività lavorativa autonoma, individuale o associata, ovvero associarsi in cooperativa. In tal caso, il sussidio in parola potrà essere erogato anche sotto forma di “contributo alla creazione d’impresa” in due tranche di pari importo, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. In particolare, i nominativi degli aventi diritto a percepire il sussidio in tranche, dovranno essere comunicati dalle Regioni alla rispettiva Sede Regionale INPS, corredati da tutti i dati necessari. Nel caso in cui un lavoratore, dopo aver iniziato a percepire il sussidio mensile in parola, decida di procedere alla creazione d’impresa e chieda la concessione dello specifico contributo, dall’importo della somma erogabile a tale titolo (importo massimo stabilito in Convenzione) dovranno essere detratte le somme da lui già percepite a titolo di sussidio mensile.

Vigenza e regime transitorio – La Convenzione ha durata triennale e ha vigenza fino al 31.12.2014; tuttavia, qualora allo scadere della stessa fossero ancora in corso pagamenti di sussidi, la Convenzione rimarrà vigente esclusivamente per il completamento dei pagamenti relativi ai beneficiari e per gli eventuali incentivi.

Compatibilità con altri incentivi –
Qualora i destinatari del sussidio “WtW” siano percettori anche di altre indennità legate allo stato di disoccupazione o inoccupazione, potranno iniziare a percepire il sostegno al reddito solo a far tempo dal primo giorno successivo alla scadenza dell’indennità di cui sono titolari, con conseguente slittamento dell’arco temporale di fruibilità ossia senza riduzione del numero di mensilità stabilite nella Convenzione, sempreché la data di avvio del sussidio rientri nell’arco temporale del programma “WtW”.

Casi di sospensione –
La Convenzione, inoltre, prevede anche dei casi di sospensione dai periodi di percezione del sussidio qualora il lavoratore sia assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato inferiore a 12 mesi. In tal caso, alla conclusione del rapporto di lavoro, se l’azione di sistema è ancora in corso, il beneficiario potrà riprendere il percorso di inserimento e percepire il sussidio per i mesi restanti.
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