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SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR sono i seguenti:
ADEMPIMENTO
I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica devono versare l’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 17% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR maturata nell’anno solare precedente, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. L’importo dovuto a saldo per la rivalutazione del fondo TFR sarà pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell’acconto versato entro il 16 dicembre 2022.
COME/DOVE SI VERSA
I sostituti d’imposta devono applicare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 17%, sulla rivalutazione del fondo per il trattamento di fine rapporto.
Nel caso in cui il TFR è corrisposto da soggetti che non rientrano tra i sostituti d’imposta, l’imposta sostitutiva deve essere versata direttamente dal precettore del trattamento in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui lo stesso viene corrisposto. L’importo dovuto a saldo per la rivalutazione del TFR, maturata nell’anno 2022, sarà pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell’acconto versato entro il 16 dicembre 2022.
Tutti i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi per via telematica.
A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: