9 luglio 2026

Modello Redditi integrativo 730/2026 con quadro RW/W omesso o errato, quale sanzione si applica?

Autore: Redazione Fiscal Focus

In caso di Modello Redditi PF integrativo del 730/2026 presentato per regolarizzare attività estere, quale sanzione si applica: nel caso 1 di omesso quadro RW/W e nel caso 2 di quadro compilato ma non correttamente? È corretto applicare il 3% sui valori non dichiarati?

Sì, in linea generale è corretto assumere come sanzione base il 3% dei valori non dichiarati, ma con due precisazioni operative fondamentali. La sanzione ordinaria è prevista in misura variabile dal 3% al 15% degli importi non dichiarati e, se il contribuente regolarizza spontaneamente, può applicare il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione.

Il riferimento normativo principale è l’articolo 5 del D.L. 167/1990, che disciplina le sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. La mancata indicazione degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria comporta una sanzione amministrativa dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati.

La stessa Agenzia delle Entrate conferma tale misura per la mancata presentazione del quadro RW. La sanzione è più elevata, dal 6% al 30%, quando le attività sono detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, secondo la disciplina speciale richiamata per il monitoraggio fiscale.

Per il 730/2026, va ricordato che il contribuente può utilizzare il quadro W per dichiarare investimenti all’estero, attività estere finanziarie e per determinare IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività. Il quadro W del 730 svolge quindi, sul piano sostanziale, la funzione di monitoraggio normalmente associata al quadro RW del Modello Redditi PF.

Nel caso 1, cioè quadro RW/W completamente omesso, la violazione riguarda l’intero valore dell’attività estera non monitorata. La base di calcolo è quindi il valore che avrebbe dovuto essere indicato nel quadro. In via ordinaria, la sanzione minima è il 3%, salvo raddoppio al 6% per attività in Paesi a fiscalità privilegiata.

Nel caso 2, cioè quadro compilato ma non correttamente, occorre distinguere. Se l’errore ha comportato una minore indicazione del valore, la sanzione si applica sulla sola differenza non dichiarata. Se invece il bene o l’attività è stato indicato, ma con errori formali o dati non essenziali, occorre valutare caso per caso se vi sia effettiva violazione sostanziale del monitoraggio.

Operativamente, la regolarizzazione avviene con dichiarazione integrativa e pagamento delle somme dovute. L’Agenzia delle Entrate precisa che il ravvedimento consente di sanare le irregolarità fiscali rimuovendo la violazione, anche tramite dichiarazione integrativa, e versando imposta, interessi e sanzione ridotta. Il fondamento è l’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, che consente la regolarizzazione spontanea con riduzione delle sanzioni.

Quindi sì, il 3% è la sanzione minima ordinaria di partenza, da calcolare sui valori non dichiarati o dichiarati in modo insufficiente. Tuttavia, in presenza di ravvedimento operoso, il 3% non è l’importo finale da versare, ma la base sanzionatoria sulla quale applicare la riduzione prevista in funzione del momento in cui si regolarizza. Restano da verificare, per ciascun cliente, localizzazione dell’attività, annualità interessate, eventuali IVIE/IVAFE/imposta cripto dovute e decorrenza del ravvedimento.

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