11 settembre 2025
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11 settembre 2025

Ore 18:08 - Dimissioni in prova: Cassazione conferma revoca entro 7 giorni e reintegro del rapporto

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24991/2025 depositata l’11 settembre, ha chiarito che l’art. 26 del D.lgs. n. 151/2015 – che consente al lavoratore di revocare le dimissioni entro sette giorni – si applica anche alle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova. Nel caso esaminato, un dipendente Trenitalia, assunto il 4 settembre 2019, aveva dato le dimissioni il giorno seguente e poi le aveva revocate entro i termini, comunicando la volontà di restare in servizio. Tribunale di Pescara e Corte d’Appello de L’Aquila avevano già ordinato la reintegrazione, escludendo il risarcimento e ripristinando la prova. Il ricorso di Trenitalia – fondato sull’opposizione della Circolare ministeriale n. 12/2016 e sulla presunta natura indennitaria della revoca in prova – è stato respinto. Gli Ermellini hanno sottolineato che la revoca tempestiva rende l’atto dimissorio privo di effetti, con pieno recupero del rapporto di lavoro, inclusa la prosecuzione del periodo di prova non ancora svolto.
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