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Con la Circolare n. 130/2025, l’Inps ha riordinato le regole sul recupero di indebiti relativi a prestazioni non pensionistiche (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.). Alcune somme sono impignorabili (malattia, maternità, congedi, prestazioni antitubercolari), salvo il limite di un quinto per debiti verso l’Istituto ex art. 69 L. 153/1969. Le indennità sostitutive della retribuzione (NASpI, CIG, ecc.) sono pignorabili nei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. L’anticipazione NASpI è interamente pignorabile. Le trattenute si applicano sul netto, salvo eccezioni (assegni al coniuge). L’Inps può compensare indebiti anche su prestazioni diverse, sempre entro il limite di un quinto.