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Con la Risposta n. 259/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA ex art. 44-bis DL 34/2019. Una società chiedeva se i crediti acquistati potessero essere compensati, anche con accise, senza limiti. L’Agenzia ha ribadito che, se ceduti come crediti chiesti a rimborso, essi non possono essere ulteriormente ceduti né utilizzati in compensazione, ma solo monetizzati tramite rimborso. Pertanto, il cessionario non può compensare tali crediti, neppure con codice tributo 6834 o contro accise, ma esclusivamente riscuoterli come rimborso dall’Erario.
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