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Con l’ordinanza n. 25817/2025 Cassazione ha annullato la decisione che considerava valida la notifica dell’avviso di liquidazione consegnato al portiere. La Corte ha precisato che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, l’art. 139 c.p.c. e l’art. 7 legge 890/1982 impongono l’invio di una raccomandata al contribuente per garantirne la conoscenza. In ipotesi di irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.) è richiesta anche la raccomandata con avviso di ricevimento. Non essendo prodotte tali prove, la notifica è nulla. Secondo la Cassazione l’omissione di formalità viola il diritto di difesa. La causa è rinviata alla CTR Lazio per verificare la decadenza potere impositivo.
Con l’ordinanza n. 25817/2025 Cassazione ha annullato la decisione che considerava valida la notifica dell’avviso di liquidazione consegnato al portiere. La Corte ha precisato che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, l’art. 139 c.p.c. e l’art. 7 legge 890/1982 impongono l’invio di una raccomandata al contribuente per garantirne la conoscenza. In ipotesi di irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.) è richiesta anche la raccomandata con avviso di ricevimento. Non essendo prodotte tali prove, la notifica è nulla. Secondo la Cassazione l’omissione di formalità viola il diritto di difesa. La causa è rinviata alla CTR Lazio per verificare la decadenza potere impositivo.