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Se un POS dismesso non si trova sul sito Fatture e corrispettivi dell'Agenzia entrate cosa bisogna fare? Va inserito?
Dipende dalla data effettiva di dismissione. Se il POS è stato dismesso prima del 31 dicembre 2025, non deve essere inserito. Se invece il terminale ha operato anche solo per pochi giorni nel 2026, allora deve essere collegato sul portale e successivamente rimosso una volta cessato l’utilizzo.
L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2026 e, da quel momento, tutti i dispositivi che hanno avuto una vita operativa devono risultare nel perimetro del collegamento con i registratori telematici, così da non interrompere la tracciabilità del rapporto tra incasso elettronico e memorizzazione dei corrispettivi.
L’intervento normativo trae origine dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), che ha introdotto il nuovo obbligo di integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi. La finalità è come sappiamo rafforzare la coerenza tra pagamenti tracciabili e dati trasmessi all’Amministrazione finanziaria, creando un raccordo stabile tra POS e registratore telematico. A questa previsione ha fatto seguito il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470, che ha definito le modalità operative del collegamento, nonché la procedura disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
Sul piano applicativo, c'è da capire quando nasce l’obbligo. Ciò che interessa è che il POS sia stato attivo nel periodo in cui il nuovo obbligo è divenuto efficace, cioè dal 1° gennaio 2026, e non che sia esistito in passato o sia stato contrattualizzato per anni. In pratica. un POS già cessato nel 2025 resta fuori dal nuovo adempimento, perché non ha alcuna rilevanza nel periodo di vigenza della disciplina.
Diversamente, un POS che abbia funzionato nel 2026, anche per un periodo minimo, entra nel perimetro dell’obbligo e deve quindi essere gestito nel sistema. I collegamenti dichiarati dall’esercente si riferiscono infatti alla situazione dei POS e degli RT utilizzati nel mese di riferimento.
Tra l'altro, non si tratta di un adempimento meramente formale perché l'abbinamento tra POS e registratore telematico si inserisce nel sistema delle misure volte ad assicurare una maggiore leggibilità fiscale dei corrispettivi incassati con strumenti elettronici. Proprio per questo il legislatore ha accompagnato l’obbligo con un apparato sanzionatorio. Viene infatti in rilievo l’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato, che sanziona anche l’omesso collegamento tra gli strumenti di accettazione dei pagamenti elettronici e quelli di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Ne consegue che sottovalutare la presenza di un POS rimasto attivo nel 2026, pur se per pochi giorni, potrebbe esporre l’operatore a contestazioni evitabili.
Si pensi a un commerciante al dettaglio che, fino alla fine del 2025, utilizza due terminali POS. Il primo POS viene disdetto e restituito alla banca il 28 dicembre 2025. Il secondo POS, invece, continua a essere utilizzato fino al 7 gennaio 2026, in attesa dell’attivazione del nuovo terminale fornito da un diverso operatore.
In questo caso, il primo dispositivo non va inserito nel portale Fatture e Corrispettivi, perché al momento di entrata in vigore dell’obbligo non era più attivo. Il secondo dispositivo, al contrario, deve essere inserito, perché ha operato nel gennaio 2026 e quindi ha avuto una rilevanza fiscale nel periodo coperto dalla nuova disciplina. Una volta cessato, il relativo collegamento dovrà essere aggiornato o rimosso, in modo da allineare la situazione presente sul portale a quella reale dell’esercente.