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Un contribuente soggetto agli ISA ha ricevuto, prima dell’ufficializzazione della proroga dei versamenti al 20 luglio 2026, un piano di pagamento in 7 rate relativo a imposte e contributi da Modello Redditi 2026. Può continuare a pagare secondo quel piano originario oppure occorre riformularlo?
La soluzione più corretta e prudente è riformulare il piano di rateazione, adeguandolo alle scadenze oggi vigenti. Il piano predisposto prima della proroga, infatti, è stato elaborato sulla base del calendario ordinario, con prima scadenza al 30 giugno 2026 e possibilità di articolare il pagamento in un numero di rate coerente con tale decorrenza. Dopo l’intervento normativo, il quadro è cambiato.
L’articolo 6 del D.L. 22 maggio 2026, n. 89, ha disposto, per il 2026, il differimento dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per i soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, purché dichiarino ricavi o compensi entro i limiti previsti. La proroga si applica anche ai contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, ai soggetti in regime di vantaggio, ai forfettari e ai soci o associati di soggetti trasparenti ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, ricorrendone i presupposti.
Per questi contribuenti, i versamenti ordinariamente in scadenza al 30 giugno 2026 possono essere effettuati entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazione, oppure entro il 30esimo giorno successivo, quindi tenendo conto della finestra di agosto, con maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. La disciplina deroga espressamente all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.
Il punto critico riguarda la rateazione. Il saldo e il primo acconto possono essere rateizzati, ma la rateazione deve rispettare il calendario effettivamente applicabile al contribuente e deve concludersi entro il termine previsto per l’ultima rata dell’anno. Se il termine iniziale viene spostato in avanti, si riduce fisiologicamente lo spazio temporale disponibile per distribuire i pagamenti. Di conseguenza, un piano originario in 7 rate, costruito sulla partenza del 30 giugno, potrebbe non essere più allineato al nuovo calendario derivante dalla proroga, soprattutto se le rate successive, gli interessi di rateazione o il campo “rateazione” del modello F24 non sono coerenti con la nuova scansione.
Non è di per sé sanzionabile il fatto che il contribuente versi prima del nuovo termine. La stessa norma chiarisce che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il problema non è il pagamento anticipato, bensì l’eventuale disallineamento complessivo del piano, e cioè considerando numero delle rate, importi, interessi, codici e indicazione della rata nel modello F24.
In presenza di errori formali o sostanziali, l’Amministrazione potrebbe rilevare irregolarità, con possibili comunicazioni o necessità di correzioni tramite ravvedimento. Pertanto, bisogna ricalcolare e riconsegnare il piano, facendo risultare espressamente se il contribuente intende avvalersi della proroga al 20 luglio, pagare entro il termine successivo con maggiorazione dello 0,80%, oppure mantenere versamenti anticipati già eseguiti.
In termini operativi, la riformulazione del piano è la scelta più sicura per evitare contestazioni e garantire la piena coerenza tra normativa vigente, F24 e posizione del contribuente.