28 luglio 2026

Carburanti, taglio di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto

La riduzione scatta dalla mezzanotte del 28 luglio 2026 e non riguarda la benzina. Nuova verifica del Governo il 4 agosto in base all’andamento dei prezzi

Autore: Redazione Fiscal Focus

Il Governo interviene sul caro carburanti con uno sconto di 17 centesimi al litro, comprensivo dell’effetto IVA, applicato esclusivamente al gasolio. La misura entra in vigore dalla mezzanotte del 28 luglio 2026 e resterà operativa fino al 6 agosto, mentre nessuna riduzione è stata prevista per la benzina.

Il chiarimento è stato fornito dal Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri del 27 luglio 2026. Il Ministro ha precisato che il provvedimento deve essere letto congiuntamente al decreto interministeriale adottato dal MEF e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, destinato a rideterminare temporaneamente l’aliquota di accisa applicabile al gasolio.

L’intervento ha un costo stimato in circa 125 milioni di euro e assume carattere temporaneo. Il Consiglio dei ministri tornerà infatti a esaminare la situazione il 4 agosto, due giorni prima della scadenza, per valutare l’andamento dei prezzi internazionali e decidere se adottare ulteriori misure.

Riduzione limitata al gasolio

La scelta di concentrare lo sconto sul solo gasolio è legata alla diversa dinamica registrata dai prezzi dei carburanti. Secondo i dati comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il 27 luglio 2026 il prezzo medio nazionale in modalità self service era pari a 2,185 euro al litro per il gasolio, contro 1,982 euro per la benzina. Sulla rete autostradale il diesel aveva raggiunto 2,255 euro al litro.

Lo sconto di 17 centesimi non coincide integralmente con la riduzione dell’accisa, poiché il valore annunciato comprende anche la minore IVA conseguente al taglio dell’imposta. L’IVA sui carburanti viene infatti calcolata sul prezzo comprensivo dell’accisa: la riduzione di quest’ultima determina, quindi, un ulteriore beneficio sul prezzo finale.

Applicando integralmente lo sconto, il risparmio teorico su un rifornimento di 50 litri è pari a 8,50 euro. Considerati i prezzi rilevati prima dell’intervento, il costo medio del gasolio dovrebbe comunque restare intorno o poco sopra la soglia dei 2 euro al litro, salvo ulteriori ribassi delle quotazioni internazionali e la completa traslazione del beneficio fiscale sui prezzi praticati alla pompa.

La benzina resta invece esclusa dalla nuova misura. Il Governo ha motivato la scelta con la maggiore tensione registrata sul mercato del diesel, influenzato sia dalle conseguenze della guerra in Ucraina, che ha ridotto gli approvvigionamenti provenienti dalla Russia, sia dalla crisi nell’area dello Stretto di Hormuz. Non sono stati inoltre adottati gli aumenti delle accise sui tabacchi ipotizzati nelle ore precedenti al Consiglio dei ministri.

Il ricorso alle accise mobili

Una parte della copertura finanziaria deriva dal meccanismo delle cosiddette accise mobili, disciplinato dall’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La disposizione consente di ridurre, mediante decreto, le aliquote di accisa sui prodotti energetici utilizzando le maggiori entrate IVA generate dall’aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio. Il meccanismo non comporta quindi un’eliminazione strutturale dell’imposta, ma permette di compensare temporaneamente l’incremento del gettito IVA attraverso una corrispondente riduzione delle accise.

Nel corso della conferenza stampa, Giorgetti ha precisato che le risorse derivanti dalle accise mobili riguardano il mese precedente, mentre quelle maturate nel mese di luglio potranno essere utilizzate soltanto all’inizio di agosto. La copertura è completata attraverso le somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il riferimento generale per la rideterminazione delle aliquote resta il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo unico delle accise. Nel corso del 2026 il legislatore era già intervenuto più volte sulle aliquote applicabili ai carburanti, da ultimo nell’ambito del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 113.

Nuova verifica prima della scadenza

La riduzione ha natura di intervento ponte. Il Governo non ha assunto, al momento, un impegno a mantenere stabilmente il prezzo del gasolio al di sotto dei 2 euro al litro né a prorogare automaticamente lo sconto oltre il 6 agosto.

La decisione sarà assunta sulla base dell’andamento quotidiano delle quotazioni petrolifere, dei prezzi alla pompa e delle risorse disponibili. Un nuovo Consiglio dei ministri è già stato convocato per il 4 agosto 2026, quando sarà valutata l’eventuale prosecuzione della misura o l’adozione di interventi differenti.

Accanto al taglio delle accise, il Governo ha annunciato anche l’aggiornamento e la proroga fino al mese di luglio del contributo destinato alle imprese di autotrasporto e la previsione di un credito d’imposta per il settore agricolo. Per quest’ultimo resta da risolvere, durante la conversione del decreto-legge, il problema dell’incapienza dei beneficiari che non dispongono di debiti fiscali sufficienti per utilizzare integralmente il credito in compensazione.

Per conoscere l’esatta rideterminazione dell’aliquota di accisa, le modalità operative e gli adempimenti eventualmente posti a carico degli esercenti depositi e impianti di distribuzione sarà comunque necessario fare riferimento al testo del decreto-legge e del decreto interministeriale, una volta pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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