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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 231 del 27-09-2021) il D.L. 27 settembre 2021, n. 130, recante “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”, resosi necessario ai fini di contenere il previsto aumento dei prezzi dei citati settori a partire dal 1° ottobre 2021.
Le nuove misure intervengono a vantaggio di oltre tre milioni di famiglie che beneficiano del “bonus sociale elettrico”:
Per circa sei milioni di piccole imprese (con utenze in bassa tensione fino a 16,5 kW) e per circa 29 milioni di clienti domestici, sono azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema, per il quarto trimestre 2021.
In merito al gas, per circa 2,5 milioni di famiglie che beneficiano del “bonus gas” sono tendenzialmente azzerati gli effetti del previsto aumento della bolletta nel quarto trimestre 2021.
Nello stesso periodo, per tutti gli utenti del gas naturale, famiglie e imprese, l’Iva (oggi al 10 e al 22 per cento a seconda del consumo) è portata al 5 per cento e gli oneri di sistema sono azzerati.
In virtù delle misure adottate, il decreto in esame, provvede anche ad abrogare alcune disposizioni di legge, indicate specificamente nell’Allegato 1 allo stesso, le quali si riferiscono all'adozione di determinati provvedimenti attuativi.
Contenimento degli aumenti dei prezzi del settore elettrico - Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre dell'anno 2021 quanto disposto per il terzo trimestre del medesimo anno, l’articolo 1 del suddetto decreto prevede che gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati mediante:
A tal fine, è previsto il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.
Contenimento degli aumenti dei prezzi del settore gas naturale– Il decreto in commento interviene anche per contenere gli aumenti previsti nel settore del gas e, all’articolo 2, stabilisce che, in deroga a quanto previsto dal D.P.R. n. 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali, «contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5 per cento». Qualora le sopra citate somministrazioni, siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, «l'aliquota Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021».
In virtù della necessità di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è disposto, altresì, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dovrà provvedere a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro.
Tale importo, sarà trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.
Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas – Il provvedimento adottato dal Governo stabilisce anche, per il trimestre ottobre-dicembre 2021, che le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (di cui al decreto del MISE 28 dicembre 2007), nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale (di cui all'articolo 3, comma 9, del D.L. n. 185/2008), saranno rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro. Anche in questo caso, detto importo, sarà trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.