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L'Autorità di governo competente in materia di sport avrà la facoltà di potersi avvalere della società Sport e Salute S.p.A. nell'ambito dell'attività di controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi. È una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 970, Legge n. 234/2021) nell’ambito delle misure che riguardano il mondo sportivo e le istituzioni che lo governano.
La suddetta legge, infatti, oltre ad attribuire la sopra menzionata facoltà, conferisce alla citata Autorità di governo il potere di nominare uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA).
Finanziamento del CONI e di Sport e Salute S.p.A. - Per completezza, prima di esaminare nel dettaglio quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, occorre ricordare che, nella Legge n. 145/2018, sono contenute norme riguardanti il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute S.p.A.
È contenuto anche un riferimento agli organismi sportivi che concerne modalità di finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.
Nello specifico, si stabilisce che al finanziamento di tali organismi si provveda a valere sulla quota destinata a Sport e salute S.p.A. delle risorse derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in determinati settori di attività sportiva (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive).
A seguito di modifica intervenuta con il D.L. n. 5/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 43/2021, le risorse destinate al CONI sono state incrementate, passando a 45 milioni di euro annui (rispetto ai precedenti 40 milioni) e, corrispondentemente, sono state ridotte le risorse destinate a Sport e salute S.p.A., definite in una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui (rispetto ai precedenti 368 milioni).
I controlli sull’utilizzo delle risorse- La disposizione introdotta dalla Manovra 2022 novella l' articolo 2 del D.L. n. 5/2021, inserendo al medesimo articolo i commi 1-bis e 1-ter.
L'Autorità di Governo competente in materia di sport, potrà avvalersi di Sport e Salute S.p.A. nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
La disposizione in esame - nell'attribuire, come detto, all'Autorità di governo in materia di sport il potere di nominare uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA) - specifica che rimane in ogni caso fermo il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Resta fermo, inoltre, il potere di commissariamento dello stesso CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, oppure nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all' articolo 5, comma 2, lett. e), e-bis) ed e-ter), del D. Lgs. n. 242/1999.
A tal proposito si ricorda che, il citato articolo 5, al comma 2 individua i compiti spettanti al Consiglio nazionale del CONI e, tra questi:
È, altresì, previsto che, entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate dovranno adeguare, di conseguenza, i loro statuti e regolamenti.
Una volta decorsi rispettivamente i termini sopra menzionati, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, dovrà emanare un decreto (da adottare entro i trenta giorni successivi) al fine di nominare un commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge.