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Sono state definite le modalità di ripartizione, i termini, i criteri e le modalità di accesso e di rendicontazione del Fondo per il sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'implementazione dell'offerta formativa universitaria (di cui all'articolo 1, comma 194, Legge n. 178/2020 – Legge di Bilancio 2021), destinato alle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, interessate dagli eventi sismici del 2016.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 149 del 24-06-2021), infatti, il decreto 4 maggio 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il sud e la coesione territoriale, attuativo della suddetta disposizione, che ha istituito nello stato di previsione del MEF un Fondo con una dotazione complessiva di 60 milioni di euro, ripartiti in 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Nello specifico, gli stanziamenti del Fondo in questione, ammontano a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche.
Modalità di accesso, riparto del fondo e beneficiari - I contributi del Fondo per il triennio 2021-2023, compatibilmente con la normativa sugli aiuti di Stato, laddove applicabile, sono assegnati a seguito di un apposito bando emanato dell'Agenzia per la coesione territoriale, volto a selezionare interventi per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria.
La dotazione finanziaria del Fondo è egualmente ripartita tra i tre settori di intervento:
L'Agenzia per la coesione territoriale disciplina modalità e termini di presentazione delle proposte di intervento e, all'esito della procedura svolta dalla stessa, il Dipartimento per le politiche di coesione dispone con proprio decreto, per ciascun ambito del sostegno, l'assegnazione del contributo ai beneficiari selezionati, fino a concorrenza della relativa dotazione.
Eventuali residui sono assegnati secondo l'ordine di punteggio ai progetti non finanziati dei tre ambiti.
Criteri di selezione degli interventi – È, altresì, stabilito dal decreto in esame che, le proposte di intervento presentate dai soggetti ai quali la misura si rivolge, devono risultare coerenti con i grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative aree d'intervento previste dal PNR 2021-2027 (salute, cultura umanistica, trasformazioni sociali e tutte le altre aree elencate all’articolo 4 del decreto).
Dette proposte, inoltre, devono essere interamente realizzate ed avere una ricaduta all'interno del territorio del cratere sismico del Centro Italia del 2016.
È contemplata anche la possibilità per il soggetto proponente, nell'ambito della proposta presentata, di prevedere forme di cooperazione con altri soggetti, in un numero massimo di tre.
Ciascun proponente, in possesso dei requisiti previsti dal decreto in esame e specificati all'interno del bando predisposto dall'Agenzia, può presentare una sola proposta per ogni ambito di intervento e, comunque, ricevere non oltre due forme di contribuzione.
Le proposte di intervento sono selezionate in base ai seguenti criteri:
Il monitoraggio sull'avanzamento degli interventi e la verifica delle rendicontazioni dei costi presentate ai fini della determinazione del contributo effettivamente riconosciuto, sono effettuati dall'Agenzia per la coesione territoriale, secondo modalità e criteri che saranno previsti nel bando.
Il finanziamento sarà revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, in base agli esiti delle suddette verifiche. Le risorse non utilizzate o revocate saranno riattribuite alla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.