28 marzo 2020

Genitori separati ai tempi del covid19

Autore: Ester Annetta
Gli interventi decisi dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus hanno profondamente modificato le abitudini della popolazione, imponendo una serie di restrizioni di cui ha principalmente risentito la relazionalità, immolata – necessariamente ma funzionalmente – alla tutela della salute.

Com’è noto, l’ormai famoso D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso all'intero territorio nazionale quelle disposizioni che già erano state adottate per numerose province del Nord dal precedente D.P.C.M. 8 marzo 2020 che, all'art. 1 impone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche (…) salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.”

Ci si è posta allora la questione di come vada letto tale provvedimento in relazione al diritto di visita spettante ai genitori separati non collocatari dei figli minori, diritto che – benchè riconosciuto e garantito dalla legge – il più delle volte viene esplicitato nelle sue modalità e nei suoi tempi dalla pronuncia giurisdizionale intervenuta tra i coniugi separati o divorziati. L’ovvio presupposto di tale regolamentazione è che la separazione non fa venir meno il ruolo di genitore e, pertanto, debbono poter essere garantite le condizioni adeguate a poter vivere la genitorialità e le responsabilità che ne conseguono nella maniera più adatta a garantire la serenità dei figli.

Orbene, secondo i chiarimenti che sono stati forniti dallo stesso Governo (http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa) all’indomani dell’emanazione dei provvedimenti assunti per il contrasto all’epidemia da coronavirus, il diritto di visita dei genitori separati non è stato intaccato.

Il Governo ha difatti precisato che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.”

I decreti dell'8 e del 9 marzo 2020 non hanno quindi sospeso i provvedimenti inerenti la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, e, pertanto, gli spostamenti finalizzati a prendere, tenere e a riportare i figli all'altro genitore possono considerarsi spostamenti motivati da “situazioni di necessità" e, perciò, leciti ai sensi dell’art.1 DPCM sopramenzionato.

In tal senso è peraltro già intervenuta una pronuncia del Tribunale di Milano (N. R.G. 30544/2019) l’11 marzo scorso, che ha deciso sul caso di un padre che, con istanza urgente depositata in pari data, si era rivolto al Giudice per poter ottenere il rientro dei figli minori presso il domicilio di Milano e di poter esercitare il diritto di visita precedentemente concordato con l'ex coniuge, la quale si era frattanto temporaneamente trasferita altrove, ledendo, quindi, tale diritto.

Il Tribunale, pronunciando inaudita altera parte (in quanto i coniugi, nel corso dell’udienza che si era tenuta pochi giorni prima, il 3 marzo, avevano concordato “il mantenimento delle attuali condizioni di affido e collocamento dei minori, con indicazione di un preciso e dettagliato calendario di frequentazioni degli stessi con il genitore non collocatario in via prevalente, ossia il padre, alla stregua degli accordi separativi così come integrati dalle dichiarazioni rese alla predetta udienza, tanto da richiedere la decisione del giudice, nella fase presidenziale del divorzio, esclusivamente sulle questioni economiche”), ha disposto che le parti si attenessero alle previsioni concordate nel verbale di separazione consensuale, in quanto ritenute vincolanti ai fini del collocamento e delle frequentazioni dei minori con il padre.

Il Tribunale ha così disposto, ritenendo, come si legge nel provvedimento:
  • che le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 n.11 non siano preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, sicché alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;
  • che anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio.

Pertanto ha ritenuto che "in relazione alla contingenza determinata dalla diffusione epidemica COVID 19 non sussistono ragioni per considerare gravi ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. i comportamenti tenuti da……(il padre) a tutela dei minori".

Dunque, il genitore separato potrà recarsi presso il comune di residenza o di collocamento dei figli minori per esercitare il diritto di visita e rispettando i tempi di permanenza riconosciuti e/o concordati nell'interesse del minore, munendosi di autocertificazione e provvedimento di separazione e/o divorzio.

Va tuttavia considerata anche la posizione dell’altro genitore che, eventualmente, ritenga fondatamente che quello che deve esercitare il diritto di visita sia esposto ad alto rischio di contagio o se il luogo dove intende condurre i figli potrebbe esporli ad un grave pericolo per la loro incolumità. In tal caso – ove difetti l’accordo – il genitore che paventi tale rischio potrà rivolgersi al Tribunale con un ricorso d’urgenza ex articolo 709 ter cpc ,al fine di richiedere una temporanea limitazione o una differente regolamentazione del diritto di visita.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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