26 marzo 2021

La riforma dello sport revisiona le norme in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali

L’obiettivo è anche garantire la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità

Autore: Pietro Mosella

L’ultimo dei decreti di attuazione della riforma dell’ordinamento sportivo (si veda Via libera alla riforma dell’ordinamento sportivo del 2 marzo 2021), il D. Lgs. n. 40/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.

Il decreto, in virtù delle modifiche apportate dalla recente approvazione del “Decreto Sostegni”, entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

Gestione delle aree sciabili attrezzate- Il provvedimento disciplina, anzitutto, la gestione delle aree sciabili attrezzate, ossia le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali:

  • lo sci, nelle sue varie articolazioni;
  • la tavola da neve, denominata «snowboard»;
  • lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.

Devono, inoltre, essere segnalate dal gestore degli impianti le piste in base al grado di difficoltà:
  • a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 25%, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;
  • b) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40%, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;
  • c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40%.

Si disciplina, inoltre, la delimitazione delle piste da fondo e delle altre piste, mentre, l’articolo 8 del D. Lgs. in commento, elenca analiticamente i requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento.

Per quanto concerne, invece, il personale operante nell'area sciabile attrezzata, è previsto che, il gestore dell'impianto di risalita, individui il direttore delle piste, le cui funzioni possono essere assunte anche dal gestore dell'impianto stesso.

Altre disposizioni introdotte dal decreto riguardano le piste di allenamento, gli obblighi dei gestori e la responsabilità civile degli stessi, la manutenzione delle piste, la segnaletica e l’obbligo del soccorso.

Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili – Il Capo III del decreto in commento introduce numerose disposizioni a tutela della sicurezza degli utenti delle piste da sci e dei relativi comportamenti da tenere per una corretta pratica di detta disciplina sportiva.

Si passa, quindi, dall’obbligo di utilizzo del casco protettivo nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino, per i soggetti di età inferiore ai diciotto anni, alla condotta che gli sciatori devono tenere in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, in modo tale da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui.

Assicurazione obbligatoria- Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.

Normativa a favore delle persone con disabilità– Il provvedimento legislativo in esame introduce anche delle disposizioni a favore degli sciatori con disabilità, suddividendoli nelle seguenti categorie:

  • a) standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi;
  • b) sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature;
  • c) trasportati: sciatori che hanno necessità di un accompagnatore.

Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore. Tale funzione può essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da Associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilità e iscritte nell'apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilità quale suo accompagnatore.

Le persone con disabilità, per essere facilmente individuate dagli altri sciatori, si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta «guida» sull'avambraccio e riportata anche sul retro della giacca. Hanno, inoltre, diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli sciatori normodotati. Questi ultimi, invece, in fase di discesa, devono riservare alle persone con disabilità particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa.

Ovviamente è fatto obbligo anche alle persone con disabilità di utilizzare il casco e, in caso di incompatibilità all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare certificato attestante la relativa esenzione.

norme in materia di discipline sportive invernali
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